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Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 07/08/1973 (Rv. 365540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PER IL RIESAME DELLE RAGIONI, NON ESAMINATE O RESPINTE, PROSPETTATE IN PRIMO GRADO DALLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PER IL RIESAME DELLE RAGIONI, NON ESAMINATE O RESPINTE, PROSPETTATE IN PRIMO GRADO DALLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Al fine di consentire il riesame, da parte del giudice di appello, delle ragioni prospettate in primo grado e tuttavia respinte o non esaminate, la parte rimasta sostanzialmente vittoriosa non ha bisogno di proporre appello incidentale, ma e sufficiente che quelle ragioni torni a rappresentare nella comparsa di risposta o negli altri scritti difensivi. (V 3532/72 mass n 361480).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)