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Sez. L, Sentenza n. 236 del 17/01/1977 (Rv. 383761 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - 'INDENNITA FISSÀ E 'INDENNITA MOBILÈ - IDENTITA DI NATURA - CALCOLO DELLA INDENNITA FISSA - RIFERIMENTO AL CRITERIO DI ONNICOMPRENSIVITA DI TUTTE LE COMPONENTI DEL CORRISPETTIVO EX ART 2121 COD CIV - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383761-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - 'INDENNITA FISSÀ E 'INDENNITA MOBILÈ - IDENTITA DI NATURA - CALCOLO DELLA INDENNITA FISSA - RIFERIMENTO AL CRITERIO DI ONNICOMPRENSIVITA DI TUTTE LE COMPONENTI DEL CORRISPETTIVO EX ART 2121 COD CIV - NECESSITA.*

Tanto l''indennita fissà quanto l''indennita mobilè, di cui, rispettivamente, al primo e al secondo comma dell'art 27 del CCNL 25 febbraio 1969 per i giornalisti, hanno identica natura, in quanto hanno la loro causa nella cessazione del rapporto di lavoro e sono entrambe commisurate alla retribuzione. Conseguentemente, nell'individuare il concetto di retribuzione, ai fini del calcolo dell'indennita fissa, non puo che farsi riferimento al criterio di onnicomprensivita di tutte le componenti del corrispettivo della attivita lavorativa, quale fissato dall'art 2121 cod civ con norma che, in materia, assume carattere generale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 25/02/1969 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)