Sez. U, Sentenza n. 7577 del 31/03/2006 (Rv. 588455 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Controversia fra un ente previdenziale e un Ministero per il rimborso di spese cagionate da inadempienze dell'amministrazione - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Danno erariale - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo la controversia, vertente tra un ente previdenziale (nella specie, Inpdap) e il Ministero della giustizia, avente ad oggetto la richiesta di rimborso degli interessi su ritardati pagamenti di indennità di buonuscita corrisposti a causa dalla tardiva trasmissione di documenti necessari per la liquidazione dell'indennità, trattandosi di questione estranea alla materia dell'indennità di buonuscita e della cessazione del rapporto di impiego relativa al personale dello Stato e delle aziende autonome. Né è configurabile una fattispecie di danno erariale, di competenza della giurisdizione contabile, non essendo l'amministrazione statale in rapporto di servizio con l'ente pubblico strumentale dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)