Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 28/11/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272798 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione illecita di rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto - Configurabilità anche per i fatti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 260, comma 4 bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 22 maggio 2015, n. 68, si applica anche ai fatti precedenti all'entrata in vigore della disposizione anzidetta in quanto, con questa, il legislatore ha normalizzato il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui, in tema di gestione illecita di rifiuti, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, la confisca dei mezzi di trasporto impiegati per il traffico illecito di rifiuti di cui al citato art. 260.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 259, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST., Legge 22/05/2015 num. 68 art. 1 com. 3, Legge 22/05/2015 num. 68 art. 1 com. 4 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)