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Sez. 1, Sentenza n. 3511 del 30/01/1979 Ud. (dep. 06/04/1979) Rv. 141738 - 01

ARMI - NOZIONE - PARTE DI ARMA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141738-01

ARMI - NOZIONE - PARTE DI ARMA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Per parte di arma si deve intendere una parte rilevante che, con l'applicazione di quella mancante, consenta agevolmente la integrazione di un congegno atto all'impiego. Pertanto, costituisce parte di arma - se pur non la si voglia ritenere di per se atta arma all'impiego - una bottiglia incendiaria (cosiddetta bottiglia molotov) priva di innesco, dato che questo costituisce un accessorio e non una parte essenziale delle bottiglie incendiarie, al quale si puo agevolmente sopperire anche mediante l'impiego di mezzi di fortuna (fiammiferi, sigaretta accesa).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)