Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1 Autorita' per il coordinamento
1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e' l'autorita' preposta al controllo ed al coordinamento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 Comitato di valutazione degli organismi di controllo
1. E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'art. 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da nove componenti, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del commercio con l'estero, tre designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1, il Comitato e' integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6.
Art. 3 Organismi autorizzati
1. Gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attivita' della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'allegato I al presente decreto legislativo. Il Ministro si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ne e' data comunicazione al richiedente, indicandone i motivi. In tal caso il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
2. L'autorizzazione e' subordinata, oltre che all'accertamento della regolarita' o completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requsiti previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attivita' di controllo, e di quelli indicati negli allegati I e II al presente decreto legislativo.
3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'art. 2. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attivita' su tutto il territorio nazionale.
Art. 4 Vigilanza sugli organismi mdi controllo autorizzati
1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nell'allegato III al presente decreto legislativo.
2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
3. Ciascuna regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli di cui al comma 2, propone la revoca dell'autorizzazione qualora sia emerso che l'organismo non risulta piu' in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata concessa, ovvero nei casi previsti dall'articolo 9, comma 6, lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91.
4. La revoca dell'autorizzazione puo' riguardare anche una sola delle strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle restanti strutture.
6. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con la procedura di cui all'art. 3, comma 3.
Art. 5 Controllo sugli operatori
1. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente dall'organismo stesso. Il piano e' trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attivita' relativa all'anno successivo, alle regioni e alle provincie autonome interessate ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le regioni e le provincie autonome interessate, puo' formulare rilievi ed osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero.
2. L'organismo autorizzato rilascia la certificazione, a seguito delle ispezioni di esito favorevole, ai sensi dell'allegato IV.
Art. 6 Operatori
1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati all'art. 1 del regolamento CEE n. 2092/91, sono tenuti a notificare l'inizio delle attivita', ovvero il loro prosieguo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni e alle provincie autonome nel cui territorio e' ubicata l'azienda. La notifica, sottoscritta con firma autenticata dell'operatore responsabile, e' effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli di cui all'allegato V, punto 1. Copia della notifica e' trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo autorizzato, cui l'operatore fa riferimento.
2. Gli operatori che svolgono attivita' di importazione sono tenuti ad inviare notifica di tale attivita' al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Copia della notifica e' trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo autorizzato cui l'operatore fa riferimento.
3. Nel caso di importazioni relative a prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori sono tenuti ad inviare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la notifica di cui all'allegato V, punto 5, al fine dell'esame delle condizioni di idoneita' e del rilascio della relativa autorizzazione.
Art. 7 Modulistica
1. Le notifiche dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali sono redatti in conformita' ai modelli di cui all'allegato V, punti da 1 a 5.
Art. 8 Elenchi regionali
1. Le regioni e le provincie autonome istituiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori", e "raccoglitori dei prodotti spontanei".
2. La sezione relativa ai prodotti agricoli si articola in: "aziende biologiche", "aziende in conversione" e "aziende miste".
3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che esercitano la propria attivita' utilizzando prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica, le cui produzioni sono gia' certificate.
4. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'art. 9, le regioni e le provincie autonome, entro il trentuno marzo di ogni anno, comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali gli elenchi degli operatori iscritti agli elenchi regionali, nonche' i relativi aggiornamenti.
5. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell'art. 6 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati.
6. Gli elenchi regionali sono pubblici.
Art. 9 Elenchi nazionali
1. E' istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' articolato in quattro sezioni e ne fanno parte, oltre agli operatori iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, gli importatori.
3. E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente decreto.
Art. 10 Norme finali
1. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del commercio con l'estero, sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede alla modifica e alle integrazione degli allegati al presente decreto.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad eccezione degli articoli 2, 3, 4 e 9, comma 3, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
GUZZANTI, Ministro della
sanita'
CLO', Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO