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Sez. 1, Ordinanza n. 8733 del 02/04/2025 (Rv. 674502-02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Istanza giudiziale del creditore - Necessità - Ammissione del debitore al concordato e inserimento del credito nell'elenco ex art. 161, comma 2, l.fall. - Equipollenza - Esclusione. FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674502-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna.

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)