Sez. L, Sentenza n. 520 del 13/01/2006 (Rv. 587221 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Spese sanitarie sostenute dall'assistito - Per la cura di malattie tumorali secondo la cosiddetta terapia Di Bella - Diritto all'assistito all'esenzione dai relativi costi - Condizioni e limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
Per verificare la configurabilità del diritto dell'assistito al rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci per la cosiddetta terapia antitumorale Di Bella (nel periodo precedente alla conclusione con esito non favorevole della sperimentazione relativa, sancita con ordinanza ministeriale 20 novembre 1998) occorre distinguere il periodo precedente all'entrata in vigore del d.l. 16 giugno 1998, convertito in legge 30 luglio 1998, n.257 (18 giugno 1998) dal periodo successivo. Nel periodo che va fino al 17 giugno 1998, a seguito della sentenza Corte cost. n. 185 del 1998 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico ed altre misure in materia sanitaria", convertito nella legge 8 aprile 1998, n. 94), il diritto alla salute del paziente era assicurato dalla diretta somministrazione del farmaco, con onere economico a carico del Servizio Sanitario nazionale, alla sola condizione che il medico curante ne avesse ritenuto l'indispensabilità, mentre per il periodo successivo alla entrata in vigore del d.l. 16 giugno 1998, n.186 il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci necessari per seguire il "multitrattamento DiBella" è subordinato alla condizione che l'accesso alla sperimentazione sia avvenuto nei centri specializzati autorizzati, sulla base dell'attestazione del medico curante di inefficacia dei trattamenti convenzionali, e della sua richiesta di somministrazione al paziente del trattamento Di Bella, o in alternativa il diritto al rimborso sussiste sulla base della somministrazione del multitrattamento sotto l'esclusiva responsabilità del medico curante, ma soltanto se il responsabile del centro autorizzato non avesse ritenuto opportuna la terapia. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, limitando il diritto al rimborso dell'ammalata al periodo fino al 17 giugno 1998, in quanto la stessa non si era indirizzata al centro regionale specializzato per partecipare al monitoraggio della terapia, ma aveva continuato dopo tale data ad assumere i farmaci fuori dell'avviata sperimentazione, sulla base della sola prescrizione del medico curante).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legge 17/02/1998 num. 23 CORTE COST., Decreto Legge 16/06/1998 num. 186 CORTE COST., Legge 08/04/1998 num. 94 CORTE COST., Legge 30/07/1998 num. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)