Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 20/01/1988 Ud. (dep. 14/03/1988) Rv. 177870 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE DI DETONATORI PER MICCIA - CONTENENTI CARICA ESPLODENTE - REATO CONFIGURABILE - DELITTO - REATO DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. - ESCLUSIONE - SOGGETTO IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER LA LEGITTIMA DETENZIONE - VALIDITÀ DELLA LICENZA - LIMITI TEMPORALI - SCADENZA DEL TERMINE - CONTINUAZIONE DELLA DETENZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE DI DETONATORI PER MICCIA - CONTENENTI CARICA ESPLODENTE - REATO CONFIGURABILE - DELITTO - REATO DI CUI ALL'ART. 678 COD. PEN. - ESCLUSIONE - SOGGETTO IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER LA LEGITTIMA DETENZIONE - VALIDITÀ DELLA LICENZA - LIMITI TEMPORALI - SCADENZA DEL TERMINE - CONTINUAZIONE DELLA DETENZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO.*
Il possesso di detonatori per miccia, contenenti una carica di materia esplodente configura in modo autonomo il reato di illegale detenzione di esplosivi previsto dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, avendo la norma suddetta sostituito quella di cui allo art. 678 cod. pen., implicitamente abrogandone la sanzione. Ne consegue che risponde del reato indicato colui il quale, in presenza di autorizzazione di polizia che fissi per la legittimità della detenzione il termine della giornata lavorativa, prescrivendo l'immediata distruzione del materiale residuo, protragga detta detenzione oltre il termine predetto. (V mass n 169013, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)