Sez. 2, Sentenza n. 11789 del 22/05/1998 Ud. (dep. 13/11/1998) Rv. 211906 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - IMPUTATO | Nomina del difensore effettuata dal contumace in calce all'atto di gravame - Idoneità a valere quale specifico mandato ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - IMPUTATO
In tema di impugnazioni del contumace, qualora l'appello venga proposto da difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'atto di gravame, essa può essere considerata equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., in quanto rende evidente che il prevenuto, ben consapevole della propria situazione processuale, chiede al difensore di assisterlo nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti dello specifico mandato nella nomina del difensore effettuata dall'imputato - contumace in primo grado - con dichiarazione posta in calce all'atto di impugnazione del seguente tenore: "nomino mio difensore in sede di appello l'avv. ...")
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)