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Sez. 5, Sentenza n. 5590 del 09/04/2003 (Rv. 562041 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | Bene usucapito - Valore - Sentenza dichiarativa dell'usucapione - Riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza - Beni accessori - Fabbricati - Tassabilità - Condizioni - Menzione di essi nella sentenza - Esistenza al momento di maturazione dell'usucapione.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562041-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In tema di imposta di registro ed in ipotesi di tassazione del bene usucapito, la determinazione del valore dell'immobile e, conseguentemente, della base imponibile va effettuata con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'usucapione, restando escluso, però, che a tal fine possano essere considerati ulteriori beni e, specificamente, fabbricati non esistenti al momento di maturazione dell'usucapione, tassabili - con applicazione dell'aliquota prevista dalla nota II bis (introdotta dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154) all'art. 8 della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - solo in quanto la sentenza li abbia menzionati ed abbia esplicitamente o implicitamente dato atto dei presupposti per l'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., in modo tale da evidenziare l'inerenza della declaratoria di usucapione anche alla edificazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1158, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 23, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)