Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 5 maggio 1966, cause riunite C-18/65 e C-35/65
Epigrafe
Nelle cause riunite 18 e 35-65 promosse dal
SIG. MAX GUTMANN,
funzionario della C.E.E.A.,
con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
rappresentata dal suo consulente giuridico Maurice Prelle, in qualità di agente,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso la segreteria del servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,
convenuta,
cause aventi ad oggetto :
l'annullamento della decisione 5 febbraio 1965 (notificata il 18 febbraio 1965) con cui la Commissione ha respinto un reclamo del ricorrente avvèrso due decisioni precedenti di sospensione dal servizio e, rispettivamente, di trasferimento ;
l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. V/IS/40/65, nonché delle decisioni, in data 20 e 21 gennaio 1965 e 13 maggio 1965, con cui la Commissione ha disposto il proseguimento dell'istruttoria «in sede disciplinare» e, rispettivamente, la sospensione del procedimento disciplinare sino alla pronuncia della Corte sul primo ricorso per l'annullamento;
il risarcimento del danno morale e materiale assertivamente subito dal ricorrente ;
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,
composta dai signori :
Louis Delvaux, presidente,
Alberto Trabucchi e Robert Lecourt (relatore), giudici,
avvocato generale: Karl Roemer
cancelliere: Albert Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Il Gutmann dipende dall'Euratom dal 1958. Dal 17 agosto 1960 egli era capo del Servizio stampa e informazioni presso il Centro di ricerche nucleari di Ispra. Il 3 luglio 1964 gli veniva inflitta una censura per i seguenti motivi :
paragrafo 2
aver fatto riparare un apparecchio fotografico personale a spese della Comunità,
aver addebitato all'istituzione comunicazioni telefoniche private.
paragrafo 3
La sanzione era stata preceduta da un'indagine amministrativa.
paragrafo 4
L'interessato non promuoveva ricorso amministrativo avverso tale provvedimento.
paragrafo 5
Il 3 luglio 1964 il sig. Mercereau, vicedirettore del Centro di ricerche, indirizzava al sig. Funck, direttore generale a Bruxelles, la seguente lettera :
paragrafo 6
«In virtù dei poteri spettanti all'autorità che ha il potere di nomina a me delegati, ho inflitto una censura al'Gutmann.
Allego la documentazione relativa alla pratica affinché sia inserita nel fascicolo personale dell'interessato.
Ho preso i necessari provvedimenti amministrativi onde evitare che si ripetano fatti del genere e, tutto considerato, non mi pare che la situazione richieda un trasferimento. Tuttavia mi riservo di ricorrere a siffata misura nel caso in cui dovessero verificarsi nuove mancanze.»
paragrafo 7
Il 25 settembre 1964 il Gutmann veniva interrogato dal sig. Van der Valk, capo della sicurezza, su due punti di fatto :
paragrafo 8
1) Appunti mossi all'opera direttiva del Gutmann ed in modo speciale al suo comportamento, in veste di capo servizio, nei confronti dei suoi subordinati;
2) Irregolarità da lui commesse, in particolare l'impiego di funzionari e di materiale dell'Euratom a fini privati, nonché l'acquisto di un apparecchio fotografico e di pellicole a spese dell'istituzione.
paragrafo 9
All'inizio dell'interrogatorio il Gutmann, rispondendo al Van der Valk, dichiarava di ritenere che la censura si riferisse esclusivamente alle comunicazioni telefoniche private e all'apparechio fotografico, e che d'altro canto il Mercereau gli aveva fatto sapere che dei restanti fatti non si sarebbe tenuto conto.
paragrafo 10
Lo stesso giorno (25 settembre 1964) il direttore generale del Centro di ricerche decideva di sospendere il Gutmann, conservandogli però il beneficio dello stipendio, in applicazione del l'articolo 88, I comma, dello statuto.
paragrafo 11
Tale decisione era motivata come segue :
paragrafo 12
«Atteso che l'indagine effettuata ha messo in luce che il comportamento del Gutmann nei confronti dei suoi subordinati nonché nello svolgimento dell'opera direttiva è stato talvolta contrario ai suoi doveri di capo servizio.
Atteso che è necessario un provvedimento di sospensione onde poter meglio appurare tali fatti…».
paragrafo 13
L'ufficio del ricorrente veniva posto sotto sigillo e l'accesso al Centro gli veniva vietato allo scopo di permettere un'accurata indagine amministrativa.
paragrafo 14
Il 3 settembre 1964 la Commissione della C.E.E.A., nella sua 258 a riunione, approvava la sospensione e disponeva un'indagine a richiesta del direttore del Centro di Ispra, «a motivo delle varie irregolarità emerse e di un reclamo presentato da un capo servizio».
paragrafo 15
Il 9 dicembre 1964 la Commissione decideva, nella sua 268 a riunione, di «trasferire alla sede centrale il Gutmann nell'interesse del servizio, destinandolo all'impiego vacante di amministratore principale A /5 — A /4 presso il C.I.D. biblioteca, con decorrenza dal 16 dicembre 1964» (verbale del 14 dicembre 1964); l'avviso di vacanza relativo al posto in questione era stato affisso il 9 dicembre 1964.
paragrafo 16
Il 22 dicembre 1964 il Gutmann veniva ricevuto a Bruxelles dal direttore generale sig. Funck che gli consegnava una nota di pari data del seguente tenore :
paragrafo 17
«Oggetto: trasferimento
La informo che la Commissione, nella riunione del 9 dicembre 1964, ha deciso di trasferirLa nell'interesse del servizio destinandoLa all'impiego di amministratore principale presso la direzione “Diffusione delle cognizioni”, servizio della biblioteca. L'entrata in servizio avrà luogo in ogni caso entro gennaio e la data precisa Le sarà comunicata in seguito.
Firmato: W. Funck, direttore generale.»
paragrafo 18
Il sig. Funck in seguito interrogava il Gutmann «in applicazione dell'articolo 87 dello statuto».
paragrafo 19
L'interrogatorio toccava prevalentemente argomenti già trattati durante l'interrogatorio del 25 settembre 1964.
paragrafo 20
Il 5 gennaio 1965 il ricorrente proponeva un ricorso amministrativo al presidente, a norma dell'articolo 90 dello statuto, domandando :
paragrafo 21
«innanzitutto una pronuncia sul provvedimento di sospensione avente effetto fino al 26 gennaio 1965 e la revoca della decisione di trasferimento.»
paragrafo 22
L '11 gennaio 1964 il ricorrente riceveva una nota a firma «W. Funck» del seguente tenore :
paragrafo 23
«Oggetto: trasferimento
Facendo seguito alla mia nota del 22 dicembre 1964 a Lei consegnata personalmente, La prego di presentarsi al sig. Suenner lunedî 25 gennaio alle nove antimeridiane per prendere regolarmente servizio.»
paragrafo 24
Il 18 gennaio 1965 il Funck indirizzava alla Commissione la seguente nota in merito alla situazione amministrativa del Gutmann :
paragrafo 25
«In conformità alle istruzioni della Commissione il 22 dicembre 1964, assistito dal sig. Prelle, del servizio giuridico, e dal sig. Bourgeois, della direzione del personale, ho provveduto ad interrogare il Gutmann, a norma dell'articolo 87 dello statuto, alla presenza del sig. Caprioglio convocato su richiesta dell'interessato.
Il Gutmann è stato da me informato dei fatti che avevano dato origine all'interrogatorio.
Nel corso dell'interrogatorio stesso l'interessato ha negato la sussistenza di alcuni fatti e contestato l'irregolarità di altri.
Di conseguenza, sulla scorta degli elementi di cui dispone, la Commissione ha la scelta tra due soluzioni :
continuare l'istruttoria poiché alcuni degli elementi trattati durante l'interrogatorio non hanno ancora potuto essere appurati;
oppure archiviare la pratica.
Quanto al provvedimento di sospensione, spetta dunque alla Commissione decidere in funzione della decisione ch'essa adotterà in sede disciplinare.
Comunque, in base agli elementi già acquisiti, si deve escludere la possibilità di reintegrare il Gutmann nelle sue funzioni ad Ispra per i motivi di cui al punto 2) seguente.
2. D'altro canto, tenuto conto delle esigenze del servizio, la Commissione ha già definito la situazione amministrativa del Gutmann decretando il suo trasferimento alla direzione “Diffusione delle cognizioni” di Bruxelles. L'interessato ha in seguito presentato reclamo alla Commissione a norma dell'articolo 90 dello statuto, per ottenere l'annullamento del trasferimento a Bruxelles, adducendo che il trasferimento aveva indole di sanzione ed era in rapporto diretto con la decisione di sospensione. È necessario rilevare che il consulente sanitario dell'istituzione mi ha informato che il medico curante della sig.ra Gutmann gli ha fornito indicazioni circa le possibili ripercussioni che la data di entrata in servizio dell'interessato avrebbe potuto avere sulle condizioni di salute della sua paziente.
Il reclamo del Gutmann, tenuto conto dello stato di fatto, pare ingiustificato in quanto :
fin dai primi di luglio del 1964, adottando i provvedimenti amministrativi atti ad evitare il ripetersi di fatti che d'altronde avevano implicato una censura nei confronti del Gutmann, la direzione dell'istituto aveva preso in considerazione l'opportunità di un trasferimento;
la censura inflitta il 3 luglio 1964 aveva contribuito a sminuire il prestigio del Gutmann quale capo servizio;
risulta inoltre dal complesso degli elementi acquisiti nel frattempo e forniti sia dai collaboratori del Gutmann che da altri dipendenti dell'istituto, che la natura dei rapporti tra l'interessato ed i suoi subordinati rendevano intollerabile l'atmosfera del servizio e l'evidente interesse di quest'ultimo implicava inevitabilmente il trasferimento del suo capo.
D'altronde informo la Commissione di aver notificato al Gutmann il 22 dicembre 1964 la decisione di trasferimento e con lettera 11 gennaio 1965 l'ho invitato a prendere servizio a Bruxelles il 25 gennaio.
Ritengo quindi di proporre alla Commissione
la revoca della sospensione inflitta all'interessato con effetto dal giorno in cui prenderà servizio a Bruxelles;
la reiezione del suo reclamo per i motivi esposti sopra.»
paragrafo 26
Il 20 e 21 gennaio 1965 la Commissione della C.E.E.A. teneva la 272a riunione, nel cui verbale si legge tra l'altro :
paragrafo 27
«Previo esame di una nota del 18 gennaio della direzione “Amministrazione e personale”, la Commissione conferma che la revoca della sospensione sanzionata nei riguardi del Gutmann avrà effetto dal momento dell'entrata in servizio a Bruxelles dell'interessato.
Respinge il reclamo presentato dal Gutmann avverso il suo trasferimento alla biblioteca nell'interesse del servizio e decide che è opportuno continuare l'istruttoria in sede disciplinare.»
paragrafo 28
Il 3 febbraio 1965 il dott. Ritter inviava da Ispra una nota al sig. Funck in cui diceva :
paragrafo 29
«I controlli da me operati mi hanno rivelato che il comportamento del Gutmann nei confronti dei suoi subordinati e nell'espletamento delle sue funzioni rendono impossibile una sua ulteriore permanenza ad Ispra.
La questione era stata sollevata allorché, nel luglio scorso, fu inflitta al Gutmann la censura ed io ne avevo dato notizia. Allora si poteva ancora pensare che un trasferimento non fosse indispensabile, ma i fatti che sono seguiti hanno dimostrato il contrario.
In considerazione di quanto è accaduto e dell'atmosfera regnante nel servizio, intendo tener fermo il mio atteggiamento.»
paragrafo 30
Il 19 febbraio 1965 il ricorrente riceveva una lettera datata 5 febbraio 1965 e firmata dal direttore generale dell'Amministrazione e del personale — direzione del personale, sig. Funck, con cui la Commissione della C.E.E.A. respingeva il reclamo del 5 gennaio 1965 in questi termini.
paragrafo 31
«In applicazione dell'articolo 6 dell'istruzione impartita con la circolare 7-64, ho l'onore d'informarLa che la Commissione, nella sua riunione del 20 e 21 gennaio 1965, ha preso atto del Suo reclamo summenzionato.
Essa ha ritenuto di non poterlo accogliere per i seguenti motivi :
Per quanto riguarda il Suo trasferimento :
La Commissione ha confermato che, come risulta dalla nota da me indirizzataLe il 22 dicembre 1964, il Suo trasferimento è stato decretato nell'interesse del servizio. La Commissione ha concluso infatti che le osservazioni da Lei formulate avverso il provvedimento di trasferimento che La riguarda sono ingiustificate, tenuto conto della situazione che ne è all'origine, la quale può essere compendiata come segue :
dall'inizio del luglio 1964, adottando i provvedimenti amministrativi necessari onde evitare il ripetersi di fatti che d'altro canto avevano provocato una censura nei Suoi riguardi, la direzione dell'istituto di Ispra aveva preso in considerazione l'opportunità di trasferirLa;
la censura pronunciata il 3 luglio aveva contribuito a sminuire il Suo prestigio di capo servizio ;
risulta inoltre dall'insieme degli elementi acquisiti nel frattempo e forniti sia dai suoi collaboratori che da altri dipendenti dell'instituto di Ispra, che l'indole dei suoi rapporti con i suoi subordinati rendeva intollerabile l'atmosfera del servizio e l'evidente interesse di quest'ultimo implicava inevitabilmente il trasferimento del suo capo.
Per quanto riguarda la sospensione :
La Commissione ha disposto la revoca del provvedimento con effetto dal giorno in cui Lei avrebbe preso servizio a Bruxelles. In conformità alla mia nota dell'11 gennaio 1965, Lei ha preso servizio a Bruxelles il 25 gennaio 1965. Il provvedimento di sospensione nei suoi riguardi è dunque revocato da questa data.»
paragrafo 32
L'8 marzo 1965 il Gutmann, in un memorandum, dichiarava di non essere d'accordo circa il verbale, steso dalramministrazione, del suo colloquio del 22 dicembre con il sig. Funck.
paragrafo 33
Il 17 marzo 1965 il Gutmann scriveva al Funck quanto segue :
paragrafo 34
«… mi permetto di domandarLe che, con la massima celerità e con un procedimento che sarà determinato dall'amministrazione e che mi offra ogni garanzia d'oggettività e la possibilità di difendermi, si proceda ad un'indagine approfondita e in contraddittorio dei motivi che hanno determinato la mia sospensione e il mio trasferimento.
La mia reputazione e la mia dignità sono state gravemente lese dalla pubblicità conferita alla mia sospensione, sia mediante la nota inviata a tutti i dipendenti del Centro di Ispra (EUR/CIS/1282/64 del 13 ottobre) che mediante la dichiarazione di un portavoce dell'Euratom (Telegraaf del 13 ottobre 1964).
Mi vedo quindi costretto a presentare l'istanza di cui sopra che, nell'ipotesi in cui non avesse alcun effetto entro il 29 marzo 1965, sarà seguita da un ricorso a norma dell'articolo 91 dello statuto.»
paragrafo 35
Il 30 marzo 1965 il Gutmann ha impugnato la decisione della Commissione in data 5 febbraio 1965 (notificata il 18 febbraio 1965), chiedendone l'annullamento (causa 18-65) nonché il risarcimento del danno.
paragrafo 36
Il 13 aprile 1965 il Gutmann riceveva dal Funck la seguente nota in risposta al suo memorandum del 17 marzo :
paragrafo 37
«Con la nota di cui sopra Lei ha chiesto che venga iniziata — con una procedura che sarà stabilita dall'amministrazione — un'indagine in contradittorio sui motivi che hanno originato la Sua sospensione e il Suo trasferimento.
Per quanto riguarda il trasferimento, dettato esclusivamente dall'interesse del servizio, sotto il profilo amministrativo, come Lei ben sa, esso è la conseguenza di una situazione che è tratteggiata nei documenti che Le sono stati comunicati. Non mi pare il caso di avviare in merito alcuna indagine.
Circa il provvedimento di sospensione, Le sarei grato se mi volesse precisare su quale disposizione dello statuto si potrebbe fondare un'indagine di tal sorta, escludendo quanto prevede l'allegato IX dello statuto; in quest'ultimo caso, spetterà senz'altro alla Commissione pronunciarsi in merito tra breve. Quanto poi al penultimo paragrafo della Sua lettera, l'articolo del Telegraaf cui Ella fa cenno non ha fatto menzione del nome né dell'incarico del funzionario interessato né ha precisato la natura dei fatti; è quindi almeno discutibile che esso possa riferirsi a Lei.
La nota indirizzata a tutti i dipendenti dell'istituto di Ispra (EUR/CIS/1282/64 del 13 ottobre 1964) non contiene alcun elemento lesivo per la Sua reputazione e la Sua dignità poiché vi si precisa anzi che un provvedimento di sospensione non costituisce di per sé sanzione.»
paragrafo 38
Nel frattempo, il 24 marzo 1965, veniva affisso l'avviso di posto vacante V/IS/40/65, datato 11 marzo 1965 e riguardante un posto di amministratore principale, nella carriera A /5 — A/4, presso il Centro di Ispra (Servizio stampa e informazione), posto occupato dal Gutmann prima del suo trasferimento.
paragrafo 39
Il 13 maggio 1965 la Commissione C.E.E.A. adottava la seguente decisione :
paragrafo 40
«In considerazione della connessione tra la causa pendente dinanzi alla Corte di Giustizia e la questione in merito alla quale Lei è stato da me interrogato il 22 dicembre 1964, la Commissione ha deciso di sospendere l'adozione di ogni provvedimento disciplinare in merito alla questione di cui sopra finché la Corte non si sia pronunciata sul ricorso da Lei proposto.»
paragrafo 41
La decisione veniva notificata al Gutmann con lettera 25 maggio 1965 a firma del sig. Funck.
paragrafo 42
Il 16 giugno 1965 il Gutmann ha presentato una triplice domanda di annullamento avverso :
paragrafo 43
l'avviso di posto vacante n. V/IS/40/65;
la decisione della Commissione del 20 e 21 gennaio 1965, nella parte in cui si decide di continuare l'istruzione in sede disciplinare;
la decisione della Commissione, in data 13 maggio 1965, di sospendere ogni provvedimento in sede disciplinare fino alla pronuncia della Corte nella causa 18-65.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › A — Nella causa 18-65
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo il Gutmann conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«I — Dichiarare ricevibile il ricorso ;
II — Accoglierlo nel merito.
Quindi :
annullare per illegittimità, eccesso di potere, sviamento di potere, violazione dei diritti della difesa, violazione degli articoli 25, 29, 86 e 88 dello statuto, la decisione della Commissione della C.E.E.A. in data 5 febbraio 1965, notificata al ricorrente il 18 febbraio 1965.
III — Dichiarare e statuire che la convenuta dovrà risarcire il danno morale e materiale provocato al ricorrente dall'illegittimità della decisione e condannare la convenuta al risarcimento del danno e al versamento degli interessi nella misura che la Corte riterrà equa.
IV — Ordinare alla convenuta di produrre :
1. Il fascicolo personale originale del ricorrente, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 26 dello statuto del personale;
2. I verbali dell'indagine di cui si fa menzione nella decisione di sospensione in data 25 settembre 1964;
3. I verbali dell'indagine amministrativa di cui si tratta nella decisione impugnata ;
4. I verbali delle riunioni della Commissione in data 9 dicembre 1964 e 20 e 21 gennaio 1965, nonché tutti gli atti, relazioni e documenti presi in esame dalla Commissione durante le riunioni e riguardanti il ricorrente ;
5. I verbali degli interrogatori del ricorrente effettuati dal sig. Van der Valk il 25 settembre 1965 e dal sig. Funck il 22 dicembre 1964;
6. I verbali dell'indagine amministrativa e degli interrogatori del ricorrente che hanno preceduto la sanzione disciplinare del 3 luglio 1964.
V — Dare atto al ricorrente che, qualora la convenuta contesti i fatti allegati, egli si riserva di formulare offerte di prova onde dimostrare la veridicità dei fatti stessi.
VI — Porre le spese del giudizio a carico della convenuta.»
paragrafo 3
Nel controricorso la convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
«dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
porre a carico del ricorrente le spese da lui sostenute, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura della Corte ;
circa le richieste di produzione di documenti di cui al punto IV delle conclusioni dell'atto introduttivo :
dare atto alla convenuta che essa produce in giudizio i documenti richiesti dal ricorrente ai numeri 1, 3, 4 e 5;
dare inoltre atto che non esistono verbali dell'inchiesta di cui al punto 2 ;
dichiarare che è superfluo produrre in giudizio i documenti (richiesti al punto 6) che hanno preceduto la sanzione di censura del 3 luglio 1964, la quale esula dalla presente controversia; con tutte le riserve d'uso.»
paragrafo 5
Nella replica il ricorrente conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 6
«I — Disporre che venga tolto dal fascicolo personale il documento n. 123 (fascicolo VIII) in quanto non vistato dal ricorrente a norma dell'articolo 26 dello statuto.
II — Domande incidentali :
A — Actio ad exhibendum :
Prima di procedere e di passare all'esame del merito, statuire che la convenuta deve produrre i seguenti documenti :
1. I verbali dell'indagine amministrativa e degli interrogatori del ricorrente che hanno preceduto la sanzione disciplinare del 3 luglio 1964, nonché il fascicolo disciplinare completo;
2. I documenti (note, verbali o altri equivalenti) ove vengono rilevate le varie “irregolarità commesse” assertivamente dal ricorrente nonché “il reclamo” presentato da un capo servizio;
3. La relazione sull'indagine amministrativa condotta dallo ispettore Lacroix e di cui si fa cenno nel controricorso alla pagina 3, ultimo capoverso.
B — Domande alla convenuta :
Prima di procedere e di passare all'esame del merito, statuire che la convenuta deve rispondere alle seguenti domande :
1. Quali tra i fatti allegati hanno costituito il fondamento della decisione di sospensione adottata il 25 settembre 1964 nei confronti del ricorrente;
2. Quando e come l'autorità sia stata informata di detti fatti;
3. Se i fatti in questione siano semplicemente “allegati” oppure sia stata dimostrata la loro veridicità;
4. Quali siano state le conseguenze della decisione della Commissione in data 30 settembre 1964 (controricorso, doc. 2 ter) che incaricava il sig. Van der Valk di continuare la sua indagine e di riferirne alla Commissione appena possibile;
5. Quali siano state le conseguenze della decisione della Commissione adottata il 20 e 21 gennaio 1965 (controricorso, doc. 2 bis) che stabilisce “che è opportuno continuare l'istruzione in sede disciplinare”;
6. Se l'istruzione in sede disciplinare sia ora conclusa e, in caso negativo, quale sia approssimativamente il termine all'uopo previsto dalla Commissione ;
7. Per quale ragione il trasferimento, deciso il 9 dicembre 1964 e stabilito inizialmente per il 16 dicembre 1964, sia stato prorogato al 25 gennaio 1965.
III — Nel merito
A — Riguardo ai documenti prodotti dalla convenuta :
Statuire che le informazioni desunte dai documenti nn. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18a, 18b e 18e allegati al controricorso non possono essere prese in considerazione giacché gli interrogatori e le dichiarazioni dei terzi sono inficiati dalla violazione del principio del contradittorio e dei diritti della difesa e si sono svolti in condizioni nelle quali oggettività e veridicità non potevano essere garantite.
In subordine :
Dare atto al ricorrente che egli contesta formalmente i fatti di cui gli si fa carico in tali dichiarazioni di terzi e consentirgli di fornire la prova contraria.
Dare atto al ricorrente ch'egli disconosce la validità e la veridicità del verbale dell'interrogatorio del 25 settembre 1964 redatto unilateralmente dal Van der Valk senza dargliene previamente comunicazione; dare atto al ricorrente che egli ha preso visione di tale documento solo al momento della lettura del controricorso depositato il 30 aprile 1965.
B — Sul provvedimento di sospensione :
a) Dichiarare che “i gravi fatti allegati” nei confronti del ricorrente erano noti all'amministrazione già prima de! 3 luglio 1964, data in cui fu inflitta la censura, e rientrano quindi tra i fatti che hanno originato detto provvedimento.
b) Dichiarare che non si è avuto alcun atto istruttorio “atto a far maggior luce su detti gravi fatti allegati” né tra il 3 luglio 1964 ed il 25 settembre 1964, data della sospensione, né successivamente al 25 settembre 1964. Dichiarare quindi che “l'allegazione di gravi fatti” non si fonda su alcuna prova concreta o serio inizio di prova.
c) Dichiarare che tra il 3 luglio, data della censura, e il 25 settembre 1964, data della sospensione, non venne commessa alcuna nuova mancanza tale da giustificare la sospensione stessa.
Quindi annullare il provvedimento di sospensione per violazione degli articoli 25, 88 e 86 paragrafo 3 dello statuto.
C — Sul provvedimento di trasferimento del 9 dicembre 1964 :
a) Dichiarare non provate “le nuove mancanze”, che la convenuta avrebbe rilevato all'inizio del dicembre 1964 e dalle quali avrebbe tratto la conclusione che il comportamento del ricorrente nell'ambito del suo servizio rendeva impossibile la sua permanenza nel posto che occupava.
b) Dichiarare che i fatti che hanno originato il trasferimento sono esattamente gli stessi di cui si fa carico al ricorrente per giustificarne la sospensione.
e) Dichiarare che il trasferimento deciso nell'interesse del servizio come conseguenza delle presunte mancanze è stato deciso senza ascoltare preventivamente l'interessato.
Quindi annullare la decisione di trasferimento :
per violazione degli articoli 4, 24, 25, 45 paragrafio 2, 86 paragrafio 3 e 87 dello statuto,
per incompatibilità con la sospensione, non revocata il 9 dicembre 1964,
per violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.
per violazione dell'obbligo generico di assistenza, di previdenza e di considerazione per la situazione personale del dipendente.
D — Sulla domanda di risarcimento del danno per faute de service: Dichiarare che il comportamento della convenuta nei confronti del ricorrente costituisce faute de service e l'istituzione è quindi tenuta a risarcire il danno morale e materiale così provocato; Condannare la convenuta a corrispondere per danni e interessi la somma che la Corte riterrà equa.
IV — Sulle spese :
Porre le spese del giudizio a carico della convenuta.
V — Istanza di riunione :
Disporre la riunione per connessione del presente ricorso con quello promosso dal ricorrente il 16 giugno 1965 e iscritto a ruolo con il n. 35-65.»
paragrafo 7
Nella controreplica la convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 8
«Accogliere le conclusioni del controricorso.
Dichiarare e statuire che le domande incidentali del ricorrente sono irricevibili e non pertinenti, respingerle e proseguire l'esame della controversia.
Dichiarare e statuire che le informazioni di cui ai documenti nn. 3, 10, 14, 15, 16, 17, 18a, 18b e 18c allegati al controricorso sono state regolarmente assunte in quanto non si è tenuti a rispettare il principio del contradittorio e far salvi i diritti della difesa allorché un'istituzione svolge indagini nell'ambito dei suoi servizi sulle condizioni del loro funzionamento, sotto il profilo amministrativo e non disciplinare.
Dichiarare e statuire che nessuno dei “capi di domanda” di cui al paragrafio 3, B e C della replica è ricevibile, pertinente o fondato in diritto e in fatto e quindi respingerli.
Dichiarare irricevibili, in quanto domande nuove, le istanze di annullamento della sospensione del 25 settembre 1964 e del trasferimento del 9 febbraio 1964, poiché esse non erano state presentate nell'atto introduttivo e per esse era scaduto il termine d'impugnazione contemplato dall'articolo 91 dello statuto. Con tutte le riserve d'uso.»
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › B — Nella causa 35-65
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«1. Riunire per connessione la presente causa a quella iscritta a ruolo con il n. 18-65 e promossa con atto introduttivo del 30 marzo 1965.
2. Dichiarare il presente ricorso ricevibile.
3. Accoglierlo e
a) Di conseguenza, annullare l'avviso di posto vacante V/IS/40/65 riguardante la vacanza di un impiego di amministratore principale, nella carriera A/5 — A/4, presso gli uffici di Ispra (Servizio stampa e informazioni) come conseguenza dell'annullamento della decisione di trasferimento impugnata con il ricorso 18-65;
b) Dichiarare nulla la decisione della Commissione della C.E.E.A. del 20 e 21 gennaio 1965, nonché la decisione della Commissione della C.E.E.A. del 13 maggio 1965, per violazione degli articoli 88 e 25 dello statuto e per sviamento di potere ;
e) Dichiarare che le impugnate decisioni del 20 e 21 gennaio 1965 e del 13 maggio 1965 costituiscono una faute de service; condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente, nonché del danno morale, nella misura che la Corte vorrà stabilire.
4. Porre le spese del giudizio a carico della convenuta.»
paragrafo 3
La convenuta conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 4
«dichiarare il ricorso formalmente ricevibile, epperò infondato e quindi respingerlo;
porre a carico del ricorrente le spese da lui sostenute come contemplato dall'articolo 70 del regolamento di procedura.»
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
A — Sulla legittimità della decisione della Commissione in data 5 febbraio 1965 (notificata il 18 febbraio 1965) con cui si respinge il reclamo presentato dal Gutmann il 5 gennaio 1965 avverso la sospensione e il trasferimento
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1) Sulla decisione di sospensione › a) Violazione dell'articolo 25 dello statuto
paragrafo 1
Il ricorrente denuncia il difetto di motivazione della decisione, nella quale si riporta puramente e semplicemente il testo dell'articolo 88 dello statuto.
paragrafo 2
La convenuta contesta l'assunto, precisando che il testo della decisione fa esplicito riferimento all'indagine effettuata, al comportamento nei confronti dei subordinati, all'opera direttiva e alla necessità e provvisorietà ad un tempo del provvedimento di sospensione, adottato «onde meglio far luce sui fatti».
paragrafo 3
Nello stesso giorno in cui fu adottato il provvedimento, il ricorrente ha ricevuto chiarimenti da parte del capo dell'Ufficio di sicurezza.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1) Sulla decisione di sospensione › b) Violazione dell'articolo 88 dello statuto
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la sospensione si è risolta in effetti in un provvedimento disciplinare, come dimostrerebbero i fatti riportati nel fascicolo (difetto d'oggettività dell'indagine).
paragrafo 2
Non sarebbero inoltre state soddisfatte le due condizioni prescritte per ogni procedimento disciplinare: constatazione di grave mancanza, resa impossibile dalla sospensione del procedimento disciplinare e dal difetto di serie indagini, nonché discrezione (accenni nella stampa, risposta mediante intervento del portavoce, ecc.).
paragrafo 3
La convenuta replica che la sospensione, di carattere puramente cautelativo, può essere motivata anche da fatti solo asseriti; l'articolo 88 non contiene alcuna disposizione circa la pubblicità dei provvedimenti che vi sono elencati e d'altro canto non vi sarebbe stata alcuna particolare pubblicità, giacché la circolare del 13 ottobre aveva l'unico scopo di svolgere opera pacificatoria, com'è dimostrato dalla mancanza di accenni personali e dalla precisazione che il provvedimento non costituiva sanzione.
paragrafo 4
Infine il portavoce — le cui dichiarazioni hanno potuto essere interpretate più o meno correttamente dagli ascoltatori — non avrebbe potuto aver l'intenzione di rispondere agli accenni fatti nella stampa, visto che l'articolo in questione si riferiva alle dichiarazioni dello stesso, portavoce.
paragrafo 5
La convenuta dubita che la. censura relativa ad un'asserita pubblicazione della sanzione rientri nel contenzioso di legittimità.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1) Sulla decisione di sospensione › c) Violazione dell'articolo 86, paragrafo 3, dello statuto
paragrafo 1
Il ricorrente deduce la violazione del principio «non bis in idem», poiché i fatti che hanno implicato la sospensione avevano già costituito oggetto della censura che gli è stata inflitta.
paragrafo 2
Ove così non fosse, egli dichiara di essere all'oscuro del fatto nuovo di cui gli si fa carico; tale fatto sarebbe d'altronde difficile da provare se si tiene conto delle date dei vari documenti inclusi nel fascicolo e se si considera inoltre che l'unico modo per appurare la verità su questo punto è quello di consultare il fascicolo disciplinare riguardante la censura.
paragrafo 3
La convenuta obietta che i due provvedimenti hanno diversa natura e che i fatti allegati nell'uno e nell'altro caso non coincidono, poiché la Commissione in sede disciplinare non ha tenuto conto dell'abuso di autorità come causa della censura.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2) Sulla decisione di trasferimento
paragrafo 1
a) Violazione dell'articolo 86, paragrafo 3, dello statuto
Il ricorrente rileva una seconda violazione del principio «non bis in idem», in quanto il trasferimento avrebbe impronta disciplinare; chiede di conoscere i fatti che ne sarebbero all'origine, prescindendo evidentemente da quelli che hanno avuto come risultato la censura e la sospensione.
La convenuta contesta in generale l'assunto che il trasferimento mascheri una sanzione disciplinare e conclude che non è stato violato il principio del «non bis in idem».
Essa si richiama inoltre alle esigenze del servizio esposte nella lettera inviata dal Funck al ricorrente il 19 febbraio 1965.
b) Violazione dell'articolo 88 dello statuto
Il ricorrente sostiene che, essendo il trasferimento sopraggiunto durante il periodo di sospensione, i due provvedimenti sono incompatibili e la loro contemporaneità costituisce violazione dell'obbligo di assistenza che incombe all'amministrazione nei confronti di tutti i suoi dipendenti, specie qualora siano già stati colpiti da altre sanzioni.
La convenuta osserva che le esigenze dell'interesse del servizio possono emergere sia durante il periodo di sospensione che in qualsiasi altro momento e non esistono norme che vietino di adottare in sede amministrativa — prescindendo dalle misure disciplinari — i provvedimenti necessari.
Essa sostiene inoltre che un funzionario può essere trasferito d'ufficio, specie se la destinazione è una località ove egli è già rimasto due anni, e che offre possibilità di alloggio e di educazione dei bambini.
Infine, il direttore generale dell'amministrazione ha concesso al ricorrente il termine di un mese e mezzo per presentarsi nella nuova sede di lavoro.
c) Censura riguardante la motivazione
Il ricorrente, fondandosi su vari documenti del fascicolo, denuncia l'erroneità o l'imprecisione dei considerandi relativi ai fatti che hanno originato il trasferimento, considerandi che traggono spunto dalle conseguenze della censura sui rapporti tra il ricorrente e i suoi subordinati.
La convenuta ribatte richiamandosi anch'essa al fascicolo e sottolinea che una censura «per quanto riservato e segreto possa essere teoricamente un provvedimento disciplinare»in un modo o nell'altro viene conosciuta.
d) Violazione degli articoli 4 e 29 dello statuto
Secondo il ricorrente, la simultaneità del trasferimento e dell'affissione dell'avviso di posto vacante a Bruxelles, posto che gli venne assegnato anche senza che egli presentasse la sua candidatura, dimostrerebbe la violazione dello statuto.
La convenuta replica che l'articolo 29 dello statuto non impedisce affato ad un'istituzione di provvedere ad un posto vacante nello stesso giorno dell'affissione dell'avviso di vacanza, né di decidere un trasferimento d'ufficio se l'interessato non ha presentato la sua candidatura.
Il ricorrente afferma di essere stato trasferito ad un impiego fittizio e che per parecchio tempo non gli è stato affidato alcun compito serio.
La convenuta replica che, dopo un inevitabile periodo di ambientamento, il ricorrente svolge attualmente compiti specifici del servizio da cui dipende.
e) Violazione dell'articolo 110 dello statuto e delle disposizioni riguardanti gli avvisi di posto vacante
Il ricorrente rileva che l'avviso di posto vacante a Bruxelles — al quale egli fu poi destinato — è stato affisso senza parere preventivo del comitato del personale e che esso non specificava esattamente la natura delle funzioni ed il termine per la presentazione delle candidature.
La convenuta oppone che l'articolo 110 dello statuto non prescrive alcun parere del comitato del personale, salvo che si tratti di disposizioni generali; l'inesattezza è conseguenza di una semplificazione del procedimento al fine di agevolare una soluzione di urgenza e lo statuto non richiede che sia fissato un termine per l'accoglimento delle candidature.
f) Violazione dell'articolo 25 dello statuto
Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione della decisione impugnata la quale, come risulterebbe dal fascicolo, si richiama senza ragione all'interesse del servizio.
La convenuta ribatte che l'obbligo di motivazione sussiste soltanto per le decisioni pregiudizievoli, mentre il trasferimento effettuato nell'interesse del servizio non rientra in tale categoria.
g) Sviamento di potere
Il ricorrente assume che, dai fatti allegati e dal fascicolo, risulta che la decisione di trasferimento è stata adottata nei suoi confronti onde evitare un nuovo provvedimento disciplinare formale ed eludere l'osservanza dei diritti della difesa.
La convenuta ritiene che il ricorrente intenda fruire delle garanzie contemplate in sede disciplinare, mentre il trasferimento non rientra in questa materia, malgrado esso sia stato preso in considerazione nello stesso giorno in cui è stata adottata la decisione di censura.
Essa fa inoltre presente che il ricorrente è stato sentito due volte.
h) Violazione dell'articolo 45, paragrafo 2, dello statuto
Il ricorrente assume che il provvedimento di trasferimento ha avuto per effetto un mutamento di ruolo, senza che vi fosse un concorso.
La convenuta oppone che lo statuto contempla un solo vero e proprio ruolo (il ruolo linguistico), il quale esula dalla controversia.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Il carattere lesivo delle decisioni di sospensione e di trasferimento
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il fascicolo mette in evidenza fautes de service tali da implicare la responsabilità della Comunità, specialmente l'affissione ad Ispra delle decisioni controverse; il ricorrente si ritiene gravemente leso nel suo prestigio e nel suo onore.
paragrafo 2
La convenuta afferma che il provvedimento di sospensione non è mai stato affisso e la decisione di trasferimento è stata pubblicata sulla tabella mensile dei movimenti di personale.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Sulla legittimità dell'avviso di posto vacante V/IS/40/65
paragrafo 1
II ricorrente è del parere che l'illegittimità dell'avviso di posto vacante sia conseguenza diretta dell'illegittimità della decisione di trasferimento.
paragrafo 2
La convenuta, negando l'illegittimità del trasferimento, contesta implicitamente quella dell'avviso di posto vacante.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Sulla legittimità delle decisioni della Commissione, in data 20 e 21 gennaio 1965 e 13 maggio 1965, relative alla situazione del ricorrente sotto il profilo disciplinare › a) Violazione del principio «non bis in idem»
paragrafo 1
Il ricorrente assume che il principio «non bis in idem» è stato violato, come dimostrerebbero i documenti allegati al fascicolo.
paragrafo 2
Egli si chiede se lo stesso fatto possa essere considerato una mancanza disciplinare grave che implica sospensione ed al tempo stesso essere ritenuto tale da giustificare un trasferimento nell'interesse del servizio; ciò implicherebbe confusione tra la natura dei due provvedimenti.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che i fatti in questione hanno indole diversa e hanno dato origine a due provvedimenti diversi e che l'amministrazione ha adottato un solo provvedimento disciplinare: la censura del 3 luglio 1964.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Sulla legittimità delle decisioni della Commissione, in data 20 e 21 gennaio 1965 e 13 maggio 1965, relative alla situazione del ricorrente sotto il profilo disciplinare › b) Violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, dello statuto
paragrafo 1
Il ricorrente rammenta che l'articolo 88, paragrafo 3, 1o capoverso, impone all'amministrazione l'obbligo di regolare la situazione di un funzionario sospeso nel termine di 4 mesi, mentre il 2o capoverso — che prevede il caso contrario — ha carattere derogatorio e contempla il caso in cui l'amministrazione non abbia potuto provvedere tempestivamente.
paragrafo 2
Egli ritiene che l'amministrazione, successivamente al 25 settembre 1964, non si sia data alcuna premura, come risulterebbe dal fascicolo.
paragrafo 3
La decisione del 13 maggio 1965, che ha sospeso il procedimento disciplinare, si spiegherebbe con la presentazione del ricorso 18-65 e col desiderio di mascherare il carattere disciplinare del trasferimento.
paragrafo 4
La convenuta oppone che il caso del Gutmann, che ha continuato a percepire l'intero stipendio, non rientra nella sfera disciplinata dalle norme invocate, che stabiliscono un termine di 4 mesi al solo scopo di consentire ad un funzionario sospeso — dopo detto termine — di percepire nuovamente l'intero sipendio qualora, durante la sospensione, non lo abbia percepito o lo abbia percepito solo parzialmente.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Sulla legittimità delle decisioni della Commissione, in data 20 e 21 gennaio 1965 e 13 maggio 1965, relative alla situazione del ricorrente sotto il profilo disciplinare › c) Violazione dell'articolo dello 25 statuto
paragrafo 1
Il ricorrente si duole di non aver ricevuto o di non aver potuto prendere tempestivamente visione di vari documenti del suo fasci-colo; inoltre l'istruttoria non sarebbe stata condotta seriamente. In proposito egli ha presentato conclusioni formali.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che nella fase preliminare di un procedimento disciplinare non sussiste «l'obbligo di comunicare all'interessato documenti od informazioni di alcun genere» e che l'articolo 87 dello statuto prescrive soltanto l'audizione preventiva che consente 'd'informare l'interessato degli addebiti mossigli.
paragrafo 3
L'espressione «comunicazione» dei documenti'del fascicolo non significherebbe che debba esserne rilasciata copia.
paragrafo 4
Le indagini sarebbero state svolte seriamente.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Sulla legittimità delle decisioni della Commissione, in data 20 e 21 gennaio 1965 e 13 maggio 1965, relative alla situazione del ricorrente sotto il profilo disciplinare › d) Sviamento di potere
paragrafo 1
Il ricorrente rileva indizi di sviamento di potere nei vari elementi della controversia, ed in ispecie
paragrafo 2
nel proseguimento e nella sospensione del procedimento disciplinare dopo il suo rifiuto di aderire alla decisione di trasferimento e dopo il suo ricorso 18-65;
nella motivazione delle decisioni e nelle irregolarità e ritardi del procedimento;
nell'aver mosso addebiti non controllati.
paragrafo 3
La convenuta ripete che il trasferimento ha avuto come unico scopo il buon funzionamento del servizio e che essa ha piena facoltà di prendere misure disciplinari quando meglio crede, giacché la sospensione non ha conseguenze pecuniarie per l'interessato.
paragrafo 4
La sospensione del procedimento disciplinare si spiegherebbe col desiderio di adottare una decisione con assoluta serenità dopo la definizione della causa 18-65.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › E — L'indole pregiudizievole delle decisioni 20 e 21 gennaio 1965 e 13 maggio 1965
paragrafo 1
Il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale arrecatogli dalle decisioni impugnate che costituirebbero faute de service.
paragrafo 2
La convenuta si oppone alla domanda in quanto né la faute de service né il danno sarebbero provati.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Le cause 18 e 35-65 sono state riunite con ordinanza 8 luglio 1965.
paragrafo 2
Su istanza presentata nella causa 18-65, con ordinanza 8 aprile 1965 il presidente della prima Sezione ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di posto vacante V/IS/40/65 del 19 marzo 1965, concernente «la vacanza di un posto di amministratore principale, nella carriera A/5 — A/4, presso il Centro di Ispra (Servizio stampa e informazioni)», impiego corrispondente al posto occupato in precedenza dal ricorrente. Dinanzi alla Corte è stato sollevato un incidente circa l'ammissibilità di due verbali contenenti le deposizioni di testi a futura memoria sentiti dalla convenuta, verbali prodotti con la contro-replica. Dopo uno scambio di osservazioni scritte, l'incidente è stato considerato chiuso da entrambe le parti.
paragrafo 3
La discussione orale, inizialmente stabilita al 1o dicembre 1965, è stata rinviata al 9 febbraio 1966 a richiesta delle parti, le cui trattative non hanno portato ad una composizione amichevole.
paragrafo 4
Il 3 febbraio 1966, la prima Sezione ha invitato la convenuta «a produrre, entro il 7 febbraio, i documenti eventualmente mancanti dal fascicolo personale del ricorrente onde completarlo, includendovi pure l'intero fascicolo disciplinare, con particolar riferimento ai verbali dell'indagine amministrativa e delle audizioni del ricorrente che hanno preceduto la sanzione disciplinare del 3 luglio 1964».
paragrafo 5
Il 7 febbraio 1966 la convenuta ha prodotto numerosi documenti.
paragrafo 6
Durante l'udienza del 9 febbraio 1966, il ricorrente ha rilevato che dal fascicolo mancavano tuttora alcuni documenti riguardanti la prima censura ed in particolare quelli che dimostravano la natura dei controlli «senza esito» menzionati nel memorandum del Ritter al ricorrente in data 17 giugno 1964.
paragrafo 7
Nel corso della stessa udienza egli ha constatato che la Commissione non aveva comunicato alla Corte il «reclamo presentato da un capo servizio» cui si fa cenno nella decisione del 30 settembre 1964(258a riunione) con la quale si disponeva un'indagine.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione C.E.E.A. in data 5 febbraio 1965 (notificata il 18 febbraio 1965) con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente avverso due precedenti decisioni, di sospensione e di trasferimento
paragrafo 1
Nella decisione del 5 febbraio si devono distinguere gli elementi relativi alla sospensione da quelli relativi al trasferimento del ricorrente.
paragrafo 2
Detta decisione, in quanto conferma della decisione di sospensione del 25 settembre 1964, si presuppone riproduca la motivazione di quest'ultima. La decisione di sospensione di un funzionario, per il fatto stesso di costituire un provvedimento pregiudizievole per il destinatario, dev'essere motivata a norma dell'articolo 25, 1o comma, dello statuto. La motivazione dev'essere conforme al principio enunciato dall'articolo 88, 1o comma, dello statuto, il quale consente all'autorità che ha il potere di nomina di sospendere un dipendente unicamente ove sussista una grave mancanza, sia che si tratti dei suoi obblighi professionali, sia che si tratti di un'infrazione del diritto comune.
paragrafo 3
La decisione del 25 settembre 1964 si limita a dichiarare che «l'indagine effettuata ha messo in luce che il comportamento del Gutmann nei confronti dei suoi subordinati, nonché la sua attività direttiva hanno dato luogo ad atti in contrasto con i suoi obblighi di responsabile del servizio» e «che è necessario un provvedimento di sospensione onde far maggior luce su tali fatti». Questa motivazione vaga e laconica non contiene alcun elemento preciso che possa costituire l'addebito di una grave mancanza. Nulla infatti consente di arguire la natura e la gravità degli «atti» invocati. l'rilievi relativi al «comportamento del sig. Gutmann nei confronti dei suoi subordinati» non contengono indicazioni nemmeno sommarie, cosicché la Corte non è ingrado di esercitare alcun controllo, specie sull'entità della mancanza.
paragrafo 4
L'eventuale comunicazione orale al ricorrente dei fatti di cui gli si faceva carico non può rappresentare un elemento supplementare di motivazione, poiché il giudice non ne può tener conto nella valutazione delle ragioni che hanno determinato gli atti dell'amministrazione. La salvaguardia del buon nome del ricorrente, di cui si è preoccupata l'amministrazione, non costituisce una giustificazione sufficiente per la laconicità della decisione, posto che questa era destinata a rimanere segreta. Senza che sia necessario procedere all'esame dei restanti mezzi dedotti dal ricorrente, vi è dunque motivo di annullare la decisione di reiezione del 5 febbraio 1965 in quanto conferma della decisione di sospensione del 25 settembre 1964.
paragrafo 5
La decisione di reiezione del 5 febbraio 1965 dev'essere esaminata pure sotto il profilo di conferma della decisione di trasferimento del 9 dicembre 1964, comunicata al ricorrente il 22 dicembre 1964.
paragrafo 6
In quanto fondata sull'interesse del servizio, la decisione di trasferimento del 9 dicembre 1964 non doveva essere motivata. Tale decisione, se effettivamente dettata da tale esigenza, non può arrecare pregiudizio e rientra nella sfera di competenza discrezionale dell'amministrazione che può organizzare i suoi servizi e disporre dei dipendenti al fine di perseguire gli scopi a lei assegnati. Per contro, la stessa decisione può essere inficiata da sviamento di potere qualora indizi oggettivi, pertinenti e concordanti la facciano apparire adottata onde perseguire scopi diversi, da quelli dichiarati.
paragrafo 7
Risulta dai documenti prodotti in giudizio che, in seguito a diverse irregolarità commesse dal ricorrente, il 3 luglio 1964 gli è stata inflitta una censura.
paragrafo 8
Con decisione del direttore generale del C.C.R.N. in data 25 settembre 1964, il ricorrente è stato sospeso dal servizio con divieto di accesso al Centro e il suo ufficio è stato posto sotto sigillo poiché da una nuova indagine sarebbe «risultato» che il comportamento del Gutmann nei confronti dei suoi subordinati e nella sua opera direttiva era stato in contrasto con i suoi doveri. Il 30 settembre 1964, approvando il provvedimento, la Commissione ha disposto che si iniziasse un'indagine a seguito di varie irregolarità «rilevate» e di un «reclamo presentato da un capo servizio». A seguito di questi gravi addebiti considerati come «constatati» e dei provvedimenti eccezionali di cui sopra, il 9 dicembre 1964 là Commissione decideva di trasferire il Gutmann da Ispra a Bruxelles, «nell'interesse del servizio», e pubblicava nello stesso giorno l'avviso di vacanza di un posto di amministratore principale presso la biblioteca.
paragrafo 9
Ora, malgrado l'affermazione del 3 luglio 1964, secodo cui l'eventuale trasferimento dipenderebbe da «nuove mancanze»«debitamente constatate» (lettera del vicedirettore del Centro al direttore generale Funck) e malgrado l'affermazione del 30 settembre 1964, secondo cui «varie irregolarità» sarebbero state «constatate», questo addebito non sarà più invocato per giustificare il trasferimento quando, con lettera 5 febbraio 1965, il Funck comunicherà al ricorrente i motivi per cui la Commissione ha respinto il suo reclamo avverso la decisione di trasferimento. Il ricorrente infatti è stato informato che il reclamo era stato respinto in quanto già nel luglio 1964 la Commissione «aveva preso in considerazione l'opportunità di un trasferimento» ed inoltre in quanto la decisione di censura «aveva contribuito a scalzare il prestigio» del Gutmann nella sua veste di capo servizio ed infine «la natura dei suoi rapporti con il personale rendeva insopportabile l'atmosfera del servizio».
paragrafo 10
Quindi, dopo aver inizialmente escluso che il provvedimento di trasferimento fosse conseguenza della censura, la Commissione ha adottato detto provvedimento in relazione a detta sanzione. D'altro canto, dopo aver subordinato l'adozione del provvedimento alla constatazione di nuove mancanze, risulta che la Commissione ha in seguito rinunciato a detto presupposto. Per contro, essa ha tenuto conto dell'addebito relativo alla tensione dei rapporti tra il ricorrente e i suoi subordinati.
paragrafo 11
La sanzione inflitta al capo servizio per fatti decisamente riprovevoli può aver avuto soltanto effetti negativi sui rapporti sopraccitati, ma ciò era chiaramente prevedibile quando, il 3 luglio 1964, il vicedirettore del Centro non li ritenne atti a giustificare il trasferimento. La pubblicità data, senza dubbio involontariamente ma effettivamente, alla sanzione inflitta al ricorrente, all'apposizione dei sigilli al suo ufficio ed alle altre eccezionali misure di sicurezza adottate dalla Commissione e che divennero di pubblica ragione, ha soltanto potuto aggravare la tensione tra il ricorrente ed i suoi subordinati.
paragrafo 12
D'altro canto la Corte, non essendole stato trasmesso il «reclamo presentato da un capo servizio» invocato il 30 settembre 1964, non è stata posta in condizioni di valutare detto elemento. Essa non è poi nemmeno stata in grado di valutare le testimonianze prodotte in quanto tali deposizioni sono state raccolte in corso di causa dai servizi di sicurezza della Commissione in circostanze che escludono ogni possibilità di sindacato da parte della Corte.
paragrafo 13
Le note di qualifica del ricorrente relative a qualche mese prima degli avvenimenti controversi lo definiscono un funzionario dal «tatto perfetto» i cui rapporti col personale sono «buoni». È evidente la contreddizione fra la motivazione data nella lettera del 19 febbraio 1965 e tali note di qualifica.
paragrafo 14
Le variazioni e le contraddizioni sopra rilevate, unitamente a fatti quali la simultaneità tra la pubblicazione dell'avviso di posto vacante e il trasferimento del ricorrente allo stesso posto, la prolungata inazione, praticamente non contestata, del ricorrente nel nuovo impiego, nonché il complesso della controversia costituiscono una serie d'indizi obiettivi dai quali si può dedurre che l'amministrazione, nel procedere al trasferimento del Gutmann, non si è valsa dei suoi poteri per uno degli scopi previsti dallo statuto per detto provvedimento. La decisione di reiezione del 5 febbraio 1965 va dunque annullata per sviamento di potere nella parte in cui conferma la decisione di trasferimento del 9 dicembre 1964.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di annullamento dell'av-viso di posto vacante V/IS/40/65
paragrafo 1
La vacanza del posto V/IS/40/65 ha potuto essere dichiarata solo in seguito all'illegittimo trasferimento del ricorrente che occupava il posto stesso. L'avviso di posto vacante non ha quindi avuto lo scopo di provvedere ad occupare un posto legittimamente vacante e deve perciò essere dichiarato nullo.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione della C.E.E.A. del 20 e 21 gennaio 1965, nonché della decisione della Commissione della C.E.E.A. del 13 maggio 1965
paragrafo 1
Il ricorrente assume che con la decisione del 20 e 21 gennaio 1965 è stato violato il principio del «non bis in idem».
paragrafo 2
Tale principio vieta non solo di infliggere due sanzioni disciplinari per la stessa mancanza, ma anche di instaurare due procedimenti disciplinari relativi allo stesso complesso di fatti. Si deve quindi stabilire, allo stato degli atti, se il nuovo procedimento disciplinare verta su fatti diversi da quelli che hanno originato la sanzione di censura del 3 luglio 1964 avverso la quale il ricorrente non ha proposto reclamo né ricorso giurisdizionale. Risulta dal fascicolo che i principali rilievi dell'amministrazione vertevano in entrambi i casi sul comportamento del ricorrente nei confronti dei suoi collaboratori e su asseriti abusi delle attrezzature di servizio.
paragrafo 3
Nonostante la richiesta della Corte, la convenuta ha omesso di produrre l'intero fascicolo disciplinare riguardante la censura. In particolare, essa non ha fornito chiarimenti circa le «verifiche… senza esito» effettuate in merito all'abuso delle attrezzature di servizio (memorandum Ritter al Gutmann del 17 giugno 1964). D'altra parte, essa non ha dato comunicazione alla Corte del «reclamo presentato da un capo servizio» menzionato nella decisione della Commissione del 30 settembre 1964(258a riunione) con la quale si disponeva un'indagine.
paragrafo 4
È quindi necessario attenersi agli elementi attualmente contenuti nel fascicolo.
paragrafo 5
Si deve di conseguenza constatare che la configurazione piuttosto vaga degli addebiti mossi al ricorrente nel corso della nuova istruttoria disciplinare mal consente di distinguere detti addebiti da quelli mossigli in precedenza nel procedimento che ha portato alla censura. È quindi opportuno sospendere ogni pronuncia sul presente capo finché non siano stati prodotti i documenti che mancano dal fascicolo, vale a dire tutti i documenti e verbali menzionati nel memorandum Ritter del 17 giugno 1964 (in particolare i documenti che dimostrano la natura dei controlli «senza esito»), nonché il «reclamo presentato da un capo servizio» cui la Commissione si riferisce nella decisione del 30 settembre 1964(258a riunione) con cui si dispone un'indagine. Il termine di tre mesi appare sufficiente onde permettere alla Commissione di produrre detti documenti.
paragrafo 6
La decisione della Commissione della C.E.E.A. in data 13 maggio 1965, con cui si stabilisce di sospendere il procedimento disciplinare fino alla sentenza nel primo ricorso per annullamento, si fonda sulla decisione del 20 e 21 gennaio 1965 relativamente alla quale si è sospesa ogni pronuncia. È quindi d'uopo sospendere la pronuncia sulla domanda d'annullamento di detta decisione 13 maggio 1965 fino alla scadenza del termine di tre mesi concesso alla Commissione per la produzione dei documenti di cui sopra.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di risarcimento dei danni
paragrafo 1
Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiale e morale arrecatigli dalle decisioni impugnate. Il danno morale, tenuto conto delle specifiche circostanze e dell'esistenza incontestata della censura del 3 luglio 1964, viene risarcito dall'annullamento di dette decisioni. Il danno materiale non è stato provato, avendo il ricorrente percepito lo stipendio durante il periodo di sospensione ed essendogli state rimborsate le spese di trasloco dopo il trasferimento. La domanda di risarcimento va dunque disattesa.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle conclusioni accessorie
paragrafo 1
Non vi è più ragione di statuire separatamente sulle richieste di indagine e di produzione di documenti in quanto gli elementi desumibili dal fascicolo e le lacune dello stesso hanno consentito alla Corte di esercitare il suo potere di valutazione ovvero causato la sospensione di ogni pronuncia fino alla produzione di determinati documenti.
paragrafo 2
Il ricorrente chiede che venga tolto dal suo fascicolo personale il documento 123/8 perché da lui non vistato. L'articolo 26, 2o comma, dello statuto è perentorio e deve essere osservato specie se un documento incluso nel fascicolo di un dipendente gli è sfavorevole. Il documento 123/8 deve quindi essere tolto dal fascicolo personale del ricorrente.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, il soccombente è condannato alle spese se sono state formulate conclusioni in tal senso. La convenuta è rimasta soccombente sui punti essenziali. A norma dell'articolo 69, paragrafo 3, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie. La Corte ha sospeso la pronuncia su una parte della controversia fino a che non siano stati prodotti determinati documenti in possesso della convenuta e non esibiti in corso di causa.
paragrafo 2
Le spese del procedimento sommario, riservate con ordinanza 8 aprile 1965, vanno poste a carico della Commissione poiché l'istanza di sospensione dell'esecuzione 18-65 riguarda l'avviso di posto vacante annullato con la presente sentenza.
paragrafo 3
Tutte le spese di causa vanno quindi poste a carico della convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato istitutivo della CE.E.A.;
visti gli articoli 4, 24, 25, 29, 45, 86, 87, 88 e 110 dello statuto del personale della C.E.E.A.;
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1. È annullata la decisione 5 febbraio 1965 con cui la Commissione C.E.E.A. ha respinto il reclamo proposto dal sig. Gutmann avverso due precedenti decisioni, di sospensione e di trasferimento.
2. L'avviso di posto vacante V/IS/40/65 è annullato.
3. La Commissione C.E.E.A. toglierà dal fascicolo personale del ricorrente il documento n. 123/8.
4. È sospesa ogni pronuncia sulla domanda di annullamento delle decisioni della Commissione della C.E.E.A. in data 20 e 21 gennaio 1965 e 13 maggio 1965, riguardanti la prosecuzione e la sospensione di un nuovo procedimento disciplinare; nel termine di tre mesi la Commissione produrrà tutti i documenti mancanti dal fascicolo ed in special modo tutti i documenti e verbali cui si fa cenno nel memorandum Ritter del 17 giugno 1964 (in particolare i documenti che dimostrano la natura delle verifiche «senza esito») e il «reclamo presentato da un capo servizio» menzionato dalla Commissione nella decisione del 30 settembre 1964 che dispone un'indagine.
5. La pratica è rinviata alla Commissione affinché essa provveda in conformità alla presente sentenza.
6. Le domande di risarcimento del Gutmann sono respinte, come pure le restanti conclusioni accessorie.
7. La Commissione C.E.E.A. sopporterà la totalità delle spese incontrate fino ad ora, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario; è riservata ogni pronuncia sulla parte restante delle spese.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 5 maggio 1966.
Delvaux
Trabucchi
Lecourt
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 5 maggio 1966.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
L. Delvaux