Sez. U, Sentenza n. 21581 del 19/10/2011 (Rv. 619277 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Inerzia dello Stato nell'attivazione dei principi di reciprocità e difesa della marina mercantile nazionale in base all'art. 1 della legge n. 69 del 1987 - Azione risarcitoria consequenziale promossa da un privato dinanzi al giudice amministrativo - Diniego assoluto di giurisdizione per affermata insussistenza di tutela dinanzi ad atto politico - Illegittimità della statuizione - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo sull'azione anzidetta - Configurabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
A fronte dell'azione risarcitoria promossa da una società privata per l'inerzia dello Stato italiano nell'attivazione dei principi di reciprocità e difesa della marina mercantile nazionale (rispetto al collegamento marittimo Italia-Marocco), in ragione del mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 69 - volti a difendere la marina mercantile nazionale e a disciplinare i traffici commerciali marittimi per la tutela dell'interesse nazionale - la statuizione del giudice amministrativo secondo cui non sussisterebbe alcuna posizione giuridica tutelabile, poiché l'istituto della protezione diplomatica avrebbe natura di atto politico, come tale sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale, si risolve in un illegittimo diniego di giurisdizione. Infatti, i poteri previsti dal citato art. 1 della legge n. 69 del 1987 sono esercitati su proposta di una commissione tecnica e non di un organo politico, esulando, dunque, dal novero degli atti politici per rientrare in quelli di alta amministrazione, venendo così in rilievo inalienabili posizioni di interesse legittimo sulle quali il giudice amministrativo è tenuto ad esercitare la propria giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 433, Legge 03/03/1987 num. 69 art. 1, Costituzione art. 24, Costituzione art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)