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Sez. 3, Sentenza n. 8485 del 13/07/1992 (Rv. 478162 - 01)

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - In genere | Esecuzione di sentenza pronunciata nei confronti di un terzo considerato erroneamente conduttore - Tutela del conduttore costretto al rilascio dell'immobile - Esperibilità dell'opposizione ordinaria di terzo - Necessità - Esclusione - Promuovimento dell'azione di accertamento dell'esistenza del diritto personale di godimento - Sufficienza.
Stato
decisa il 1992-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478162-01

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - In genere

Il conduttore che sia stato costretto al rilascio dell'immobile locato dall'esecuzione di sentenza pronunciata nei confronti di un terzo considerato erroneamente conduttore, non è tenuto, per la tutela del suo diritto, ad esperire l'opposizione di terzo ordinario, in quanto il pregiudizio subito non deriva dal giudicato (sicché se ne renda necessaria l'eliminazione) ma dalla sua esecuzione, e pertanto può essere rimosso con un'azione di accertamento del proprio diritto personale al godimento della cosa, che configura una situazione oggettivamente diversa ed indipendente da quella decisa, non direttamente coinvolta dalla pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)