Sez. 2 - , Ordinanza n. 22832 del 20/10/2020 (Rv. 659373 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria – Minore presente sul territorio italiano – Qualità di padre convivente dell’istante - Diritto al riconoscimento – Configurabilità – Preclusione rappresentata dall’autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 – Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l'autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)