Sez. 1 - , Ordinanza n. 20194 del 14/07/2023 (Rv. 668037 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE | Privilegio ex art. 2775-bis c.c. – Fattispecie di cui all’art. 72, commi 7 e 8, l.fall. – Risconoscimento del privilegio ex art. 2775-bis c.c. – Trascrizione ex art. 2645-bis c.c. del preliminare – Necessità - Trascrizione dell’atto recante il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – Insufficienza – Ragioni. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE
In tema di accertamento del passivo, la fattispecie di cui all'art. 72, commi 7 e 8, l.fall. postula, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2775-bis c.c., che del contratto preliminare di vendita immobiliare oggetto di scioglimento sia stata eseguita la trascrizione ex art. 2645-bis c.c., che in quanto collegata all'esecuzione del negozio preparatorio comporta l'insorgenza del privilegio in parola a favore del credito del promissario acquirente derivante dall'inadempimento della promessa di vendita; non è, per converso, sufficiente la trascrizione dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sui beni promessi in vendita, la quale, ancorché recante la menzione del preliminare, giova soltanto a rendere opponibile ai terzi l'effetto segregativo del patrimonio vincolato, limitando l'impiego dei beni in esso conferiti alla finalità destinatoria e consentendone la sottoposizione ad esecuzione esclusivamente per i debiti contratti in funzione di essa.
Cod. Civ. art. 2645 bis, Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2775 bis, Legge Falliment. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)