Sez. 2, Ordinanza n. 26546 del 11/10/2024 (Rv. 672800-01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Risoluzione contratto compravendita - Parte soggettivamente complessa - Proposizione della domanda nei confronti dei relativi componenti - Necessità - Manifestazione della volontà contraria - Costituzione nel processo - Necessità - Contumacia - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In caso di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare ove la parte venditrice sia una parte complessa, composta da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, la domanda di risoluzione del medesimo contratto deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti contraenti; qualora uno, o più, dei soggetti componenti la parte complessa sia contrario
allo scioglimento del contratto e voglia invece la sua esecuzione, deve manifestare tale volontà costituendosi nel processo ma nel caso in cui rimanga contumace la domanda di risoluzione è comunque esaminata dal giudice e l'eventuale sentenza di scioglimento del contratto ha efficacia nei suoi confronti.
Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)