Sez. 5, Sentenza n. 8442 del 18/01/2005 Cc. (dep. 04/03/2005) Rv. 230687 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - spese relative all'azione civile | Onorario per la costituzione e per la procura nonchè per le voci "corrispondenza" e "sessioni" - Diritto della parte civile alla relativa liquidazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di patteggiamento.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - spese relative all'azione civile
In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell'imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell'onorario per l'atto di costituzione e per la procura, nonchè per le voci "corrispondenza" e "sessioni", atteso che l'art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest'ultima, "tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile" (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di "patteggiamento").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)