Sez. 6, Sentenza n. 23246 del 06/02/2003 Ud. (dep. 27/05/2003) Rv. 225665 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - AVVISI | Mancata previsione dell'avviso della facoltà di richiedere i riti alternativi - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina del procedimento davanti al tribunale monocratico - Eccezione di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - AVVISI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che tra gli atti introduttivi da notificare in vista dell'udienza preliminare vi sia anche l'avviso all'imputato della facoltà di fare richiesta dei riti speciali, dovendosi escludere ogni ipotesi di disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., rispetto alla disciplina prevista nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui tale avviso è contenuto nella citazione diretta a giudizio (art. 552 comma 1, lett. f, cod. proc. pen.), dal momento che la scelta del legislatore appare del tutto ragionevole in rapporto alle diverse situazioni in cui l'imputato è chiamato ad effettuare tale scelta e considerando il diverso ruolo della "vocatio in iudicium" nei due procedimenti. (Cfr., Corte cost., 4 luglio 2003, n. 231).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 1 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)