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Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Testo in vigore al

Art. 103 Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 104 Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale, ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi, tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Art. 105 Funzioni

1. L'organo dei revisori svolge le seguenti funzioni:

  1. a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

  2. b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

  3. c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica
    della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

  4. d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
    rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La redazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanza della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;

  5. e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di
    gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove configurino ipotesi di responsabilita';

  6. f) verifiche di cassa di cui all'articolo 64.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

  1. a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di
    annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

  2. b) da parte del responsabile del servizio finanziario le
    attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 100, comma 2.
I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Art. 106 Responsabilita

1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 107 Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente lo- cale fino al limite massimo del 20 % in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 105.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente lo- cale quando i revisori esercitano le proprie funzione anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 % per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 %.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu' popoloso facente parte dell'unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

Capo IX. Disposizioni finali e transitorie

Sezione I. Norme di carattere generale

Art. 108 Adeguamento dei regolamenti

1. I regolamenti di contabilita' di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

  1. a) articoli da 1 a 18;

  2. b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;

  3. c) articoli da 31 a 34;

  4. d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;

  5. e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;

  6. f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;

  7. g) articoli da 67 a 99;

  8. h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116 .

2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora
il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina.

Art. 109 Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti.
L'Unione province d'Italia, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.

Art. 110 Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

  1. a) comuni con meno di 500 abitanti;

  2. b) comuni da 500 a 999 abitanti;

  3. c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

  4. d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

  5. e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

  6. f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

  7. g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

  8. h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

  9. i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

  10. l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

  11. m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

  12. n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

2. Per le disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni e le province la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunita' montane.

3. Per le comunita' montane ed i comuni di nuova istituzione viene utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione.

Art. 112 Obbligo di rendiconto per contributi straordinari

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Art. 113 Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, destinate a:

  1. a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

  2. b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

  3. c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'.14

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.

4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

Sezione II. Norme di contabilita'

Art. 114 Approvazione di modelli

1. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:

  1. a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;

  2. b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

  3. c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

  4. d) i modelli relativi al conto del tesoriere;

  5. e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri gestionali;

  6. f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

  7. g) i modelli relativi al conto del patrimonio;

  8. h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75.

2. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 1996, e' approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 115 Tempi di applicazione

1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la seguente gradualita':

  1. a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

  2. b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);

  3. c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

  4. d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;2

3. Ai fini di cui al comma 2 per le citta' metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica. per le provincie vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunita' montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunita'.

3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Art. 116 Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale

1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine e' fissato al 31 dicembre 1996.2

Art. 117 Gradualita' di ammortamento dei beni

1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore;

  1. d) per il 2003 il 24 per cento del valore.

2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalita' definite dal regolamento di contabilita', interamente ammortizzati.

Sezione III. Norme sul servizio di tesoreria

Art. 118 Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati

1. I soggetti diversi da quelli abilitati a norma dell'articolo 50 a gestire il servizio di tesoreria conservano l'incarico sino alla prima scadenza dello stesso senza possibilita' di rinnovo.

Sezione IV. Norme sul risanamento finanziario degli enti locali

Art. 119 Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche

1. Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione,validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti: COMUNI rapporto medio Fascia demografica dipendenti/popolazione

  1. - -
    fino a 999 abitanti 1/95
    da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100
    da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105
    da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95
    da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80
    oltre 249.999 abitanti 1/60

PROVINCE rapporto medio Fascia demografica dipendenti/popolazione

  1. - -
    fino a 299.999 abitanti 1/520
    da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650
    da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830
    da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770
    oltre 2.000.000 abitanti 1/1000

4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non
inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Art. 120 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378

1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.
378
, si faccia riferimento all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, od all'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge.

2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, il riferimento deve intendersi all'articolo 37 del presente testo di legge.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;

  2. b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      " 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i revisori dei conti degli enti locali.";

    2. 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      " 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";

    3. 3) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
      "Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";

    4. 4) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
      " 8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
      8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
      8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
      8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a carico della liquidazione.";

  3. c) al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) e' soppressa;

  4. d) al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti:
    " n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
    p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";

  5. e) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";

  6. f) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
    "Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
    2. Fanno parte della massa passiva:
    a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;
    b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;
    c) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
    3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
    a) le generalita' identificative del creditore;
    b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
    c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;
    d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
    Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
    4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";

  7. g) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";

    2. 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";

    3. 3) al comma 2 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);";

    4. 4) al comma 2 la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";

    5. 5) al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e), e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";

    6. 6) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) e' abrogata;

    7. 7) il comma 6 e' abrogato;

  8. h) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";

    2. 2) il comma 5 e' abrogato;

  9. i) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente:
    "Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva). - 1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
    2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
    3. L'ente dissestato e' altresi' tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";

  10. l) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e dalle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
    2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
    3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.";

  11. m) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";

    2. 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      " 2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";

    3. 3) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      " 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";

    4. 4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
      "7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
      7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";

  12. n) al comma 2 dell'art. 12, dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";

  13. o) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. 1) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";

    2. 2) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";

    3. 3) la lettera d) del comma 5 e' soppressa;

  14. p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 15 (Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
    L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.".

Art. 121 Procedure di risanamento finanziario in corso

1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.

2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente agli anni 1994 e precedenti.

5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.

6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e per i quali non sia intervenuta l'appro vazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Sezione V. Norme sulla revisione economico contabile

Art. 122 Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107

1. Sino alla emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991.

Sezione VI. Norme finali

Art. 123 Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

  1. a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del
    Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

  2. b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e
    provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

  3. c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

  4. d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

  5. e) gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843; f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno
    1979
    ;

  6. g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e
    l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;

  7. h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

  8. i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318,
    convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;

  9. l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del
    decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;

  10. m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

  11. n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e
    l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

  12. o) l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 13, comma 1, 2 e 2-bis, del
    decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

  13. p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis,
    l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del
    decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

  14. q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, e l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.