Sez. 3, Sentenza n. 2206 del 27/07/1973 (Rv. 365442 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - ESTENSIONE AUTOMATICA DEL CONTENUTO DELLA DOMANDA - PROPOSIZIONE ESPRESSA IN SEDE DI CONCLUSIONI - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - ESTENSIONE AUTOMATICA DEL CONTENUTO DELLA DOMANDA - PROPOSIZIONE ESPRESSA IN SEDE DI CONCLUSIONI - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
La domanda dell'attore, ove non consti una diversa volonta, puo ritenersi implicitamente estesa nei confronti del terzo chiamato sin dal momento della sua chiamata e quindi anche prima che venga espressamente formulata contro lo stesso terzo; in conseguenza se tale istanza venga esplicitamente proposta nei confronti del terzo all'udienza di precisazione delle conclusioni, non la si puo considerare nuova ne tardiva. (applicazione del principio in tema di interruzione della prescrizione ex art 2943 secondo comma cod civ i cui effetti, nei confronti del terzo chiamato in causa, sono stati fatti decorrere non dalla data in cui fu esplicitamente formulata una domanda di condanna a carico del terzo stesso, ma dal momento in cui quest'ultimo fu chiamato in giudizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)