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Sez. L, Sentenza n. 4358 del 21/07/1979 (Rv. 400875 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400875-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

La prescrizione dell'Azione penale e l'Estinzione della medesima non importano la prescrizione della diversa Azione derivante dalla responsabilita civile del datore di lavoro di cui al combinato disposto dei commi quinto e terzo dell'art 10 tu 30 giugno 1965 n 1124, nella formulazione assunta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 22 del 1967, perche, proprio a partire dalla data della sentenza che pronuncia l'Estinzione decorre il termine triennale per la proposizione della relativa Azione di regresso.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)