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Sez. L - , Ordinanza n. 19571 del 19/07/2019 (Rv. 654498 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Riscatto delle quote - Aventi diritto - Eredi - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654498-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di previdenza complementare, nel caso di decesso dell'aderente in epoca antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione, il diritto di riscatto riconosciuto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 289 del 2005, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 147 del 2018, sorge direttamente in capo agli eredi in virtù della previsione di legge; ne consegue che, in caso di più chiamati, tale diritto si ripartisce in parti uguali - non essendo applicabili le norme relative alla successione ereditaria - soltanto tra coloro che, con l'accettazione dell'eredità, siano diventati eredi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/12/2018 num. 147 art. 1 com. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)