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Sez. 2, Sentenza n. 7518 del 18/06/1992 (Rv. 477818 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Volontà di risolvere un contratto per inadempimento - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Desunzione da altre domande, eccezioni o richieste presupponenti la domanda di risoluzione - Idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477818-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione nella specie, proposta una domanda di risarcimento dei danni da inadempimento degli obblighi contrattuali, si era precisato che ove non fosse intervenuto l'adempimento entro un dato termine sarebbe stata proposta azione di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)