Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Testo in vigore al
Art. 22 Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del presente regolamento, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegna all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i documenti seguenti:
1) l'originale della licenza di importazione (formulario n. 1);
2) la «copia per il titolare» (formulario n. 2);
3) ove specificato nella licenza di importazione, l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.
Se del caso, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
Art. 23 Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 22 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 27 dell'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e della «copia per il titolare» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato. L'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.
Capo V. Notifiche di importazione
Art. 24 Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore
1. L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 13 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) e, salvo il disposto dell'articolo 25, consegna tali documenti, unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione, all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
2. In caso di notifiche di importazione riguardanti esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97, l'ufficio doganale può, se necessario, trattenere gli esemplari in questione in attesa della verifica della validità dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.
Art. 25 Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 24 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 14 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato. L'originale (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.
Capo VI. Licenze di esportazione e certificati di riesportazione
Art. 26 Domande
1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.
2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che l'organo stesso ritiene necessari per decidere in merito al rilascio della licenza o del certificato in base al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
3. Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
4. Per le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 65, il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.
5. Quando a corredo della domanda di rilascio di un certificato di riesportazione viene presentata la «copia per il titolare» di una licenza di importazione, la «copia per l'importatore» di una notifica di importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi sono restituiti al richiedente soltanto previa modifica del numero delle specie per le quali il documento resta valido. Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito in conformità dell'articolo 51.
6. L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.
7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.
8. Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui ai paragrafi 5 e 7, questi ultimi non devono essere necessariamente acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.
9. In mancanza dei documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 5 a 8, l'organo di gestione accerta, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità degli esemplari da esportare o riesportare.
10. Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti dei paragrafi da 3 a 9, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.
Art. 26 bis Rigetto delle domande di licenze di esportazione
Gli Stati membri respingono le domande di licenze di esportazione per il caviale e le carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla conferenza delle parti alla convenzione.
Art. 27 Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore
L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato consegna l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1), la «copia per il titolare» (formulario n. 2) e la «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato indica eventualmente nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
Art. 28 Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 27, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato. La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'articolo 45.
Art. 29 Licenze prestampate per vivai
Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A o B, licenze di esportazione prestampate. Nella casella 23 di tali licenze di esportazione prestampate figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura: «Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valida esclusivamente per i seguenti taxa: … …».
Capo VII. Certificato per mostra itinerante
Art. 30 Rilascio
1. Gli Stati membri possono rilasciare i certificati per mostra itinerante per esemplari legalmente acquisiti, facenti parte di una mostra itinerante, e che rispondano a uno dei criteri seguenti:
a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o essersi riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Nel caso di animali vivi, il certificato per mostra itinerante si riferisce ad un unico esemplare.
3. Al certificato per mostra itinerante è allegato un foglio aggiuntivo, da utilizzare ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.
4. Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l’organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.
Art. 31 Uso
Un certificato per mostra itinerante può essere utilizzato come:
1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97;
3) certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.
Art. 32 Organo di gestione emittente
1. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato nella Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro dal quale parte la mostra.
2. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.
3. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di un certificato per mostra itinerante partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.
Art. 33 Requisiti applicabili agli esemplari
1. Un esemplare munito di certificato per mostra itinerante deve soddisfare i requisiti seguenti:
a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;
b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
c) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66, nel caso di animali vivi, o deve essere altrimenti individuato in modo da consentire alle autorità di ciascuno Stato membro in cui viene introdotto di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato.
2. Nel caso di certificati per mostra itinerante rilasciati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 20 del certificato riporta la seguente dicitura: «Il presente certificato è valido solo se accompagnato dall'originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo».
Art. 34 Domande
1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 3 e da 9 a 18 del formulario di domanda (formulario n. 3), nonché le caselle 3 e da 9 a 18 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso indicato all'articolo 32, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Art. 35 Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
1. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e a una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, provvede a vistare la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.
2. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato presenta inoltre, a fini di verifica, l'originale del certificato e il foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo. Dopo aver compilato entrambi i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata dei fogli aggiuntivi, a norma dell'articolo 45.
Art. 36 Sostituzione
Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati smarriti, trafugati o distrutti. Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, una delle seguenti diciture: «Il presente certificato è una copia conforme all'originale», oppure «Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx».
Capo VIII. Certificato di proprietà personale
Art. 37 Rilascio
1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali.
2. Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare.
3. Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento.
Art. 38 Uso
A condizione che l'esemplare cui si riferisce il certificato sia accompagnato dal suo proprietario, il certificato può essere utilizzato come:
1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, con l'assenso del paese di destinazione.
Art. 39 Organo di gestione emittente
1. Se l'esemplare è originario della Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello sul cui territorio si trova l'esemplare.
2. Se l'esemplare è introdotto dal territorio di un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un documento equivalente rilasciato dal paese terzo in questione.
3. Nella casella 23 del certificato di proprietà personale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura: «Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che l'esemplare sia accompagnato dal suo proprietario. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale. L'esemplare al quale si riferisce il presente certificato non può essere venduto né altrimenti trasferito se non alle condizioni stabilite dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito all'organo di gestione emittente. Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera. Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili alla detenzione o al possesso di animali vivi».
4. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di certificato di proprietà personale partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.
Art. 40 Requisiti applicabili agli esemplari
1. Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti:
a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale;
b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
c) l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall'articolo 43;
d) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66.
2. Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura: «Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».
Art. 41 Domande
1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 6 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 6 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata. Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.