Sez. 3, Sentenza n. 2675 del 14/12/1970 (Rv. 349105 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE - AUTONOMIA PATRIMONIALE - EFFETTI - RAPPORTI GIURIDICI CON I SOCI - AMMISSIBILITA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE - AUTONOMIA PATRIMONIALE - EFFETTI - RAPPORTI GIURIDICI CON I SOCI - AMMISSIBILITA.*
Le societa di persone ed in particolare, quelle in nome collettivo godono di un'ampia autonomia patrimoniale, la quale, implicando la netta separazione tra il patrimonio della societa e quello dei soci, consente l'instaurazione di rapporti giuridici distinti fra societa e terzi e, persino, tra societa e soci. (nella specie, una societa in nome collettivo aveva stipulato un contratto di Assicurazione della responsabilita civile a favore dei propri dipendenti. Verificatosi un infortunio ed instaurato procedimento penale per lesioni colpose contro uno degli amministratori della societa, l'infortunato si era costituito parte civile. Chiusosi, pero il procedimento penale per Estinzione del reato per amnistia, il danneggiato aveva promosso giudizio civile per risarcimento di danni contro la societa sua datrice di lavoro, la quale aveva chiamato in garanzia la compagnia assicuratrice della rc. La chiamata in garanzia aveva eccepito la prescrizione per decorso dell'anno dalla data di Costituzione di parte civile in Sede penale. I giudici di merito avevano disatteso tale eccezione, rilevando che la Costituzione di parte civile contro un amministratore non impegnava il patrimonio sociale ed era irrilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, che andava rapportata alla data della domanda di danni in Sede civile contro la societa. Il SC ha condiviso tale giudizio ed ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)