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Sez. 3, Sentenza n. 10110 del 21/01/2016 Ud. (dep. 11/03/2016) Rv. 266250 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Accertamento di compatibilità - Subordinazione dello stesso all'esecuzione di determinati interventi - Effetto sanante del reato paesaggistico - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266250-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'accertamento di compatibilità urbanistica, di cui all'art. 181, comma 1-ter, D.Lgs. n. 42 del 2004, può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, con la conseguenza che il relativo certificato rilasciato dalla Sovrintendenza a condizione della esecuzione di determinati interventi di demolizione su quanto realizzato, non determina l'estinzione del reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, atteso che la stessa autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ha ritenuto che l'opera così com'è è concretamente idonea a compromettere i valori protetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)