Sez. 2 - , Ordinanza n. 37778 del 01/12/2021 (Rv. 663021 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Risoluzione del contratto - Sisma del 6 aprile 2009 - Art. 67 quater della l. n. 134 del 2012 - Finalità - Esonero della parte dall’onere di dimostrare l’effettivo danneggiamento del bene - Conseguenze - Applicazione della norma in difetto di domanda - Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
In tema di responsabilità contrattuale, l'art. 67 quater della l. n. 134 del 2012, afferente al sisma del 6 aprile 2009, risponde alla scopo di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione in ragione dei danni diffusi e generalizzati verificatisi, in seguito ad un evento eccezionale ed imprevedibile come il terremoto, in alcune aree preventivamente individuate, esonerando la parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene, purché la contrattazione fosse antecedente al predetto evento, sicché il giudice che ne dia applicazione anche in caso di sua mancata invocazione da parte dell'attore, che agisca per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., essendovi stata, in definitiva, una previsione "ex lege" della straordinarietà dell'evento.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/2012 num. 134 art. 67 quater, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)