Sez. L, Sentenza n. 7311 del 17/07/1990 (Rv. 468258 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONSERVAZIONE DELLA QUALIFICA DEI LAVORATORI ASSUNTI DA ALTRI DATORI DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONSERVAZIONE DELLA QUALIFICA DEI LAVORATORI ASSUNTI DA ALTRI DATORI DI LAVORO.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in Sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, interpretando l'accordo 28 luglio 1971, aveva ritenuto che da esso emergesse il diritto dei lavoratori precedentemente assegnati alle linee SELAC a conservare, dopo l'assunzione presso il T.P.n., la qualifica collegata a tale assegnazione, senza esaminare l'ipotesi interpretativa dell'insussistenza di un generale Obbligo del T.P.n. Di conservare ai lavoratori le qualifiche ottenute presso la SELAC). (V 2786/90, mass n 466396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)