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Sez. 1, Sentenza n. 705 del 06/03/1969 (Rv. 338975 - 01)

VENDITA - IN GENERE - VENDITE SUCCESSIVE DELLA STESSA COSA - INADEMPIMENTO DI UNO DEGLI ALIENANTI ALL'OBBLIGO DI CONSEGNARE I TITOLI E I DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA E ALLO USO DELLA COSA VENDUTA - CONSEGUENZE - IMPORTAZIONE DI MERCE ESTERA - IMPEDIMENTO AL TEMPESTIVO USO DEL BENESTARE BANCARIO DA PARTE DI UN SUCCESSIVO ACQUIRENTE E PRETESTUOSO E IMMOTIVATO RIFIUTO DI COLLABORAZIONE PER IL RINNOVO DEL BENESTARE - RESPONSABILITA DELL'IMPORTATRICE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338975-01

VENDITA - IN GENERE - VENDITE SUCCESSIVE DELLA STESSA COSA - INADEMPIMENTO DI UNO DEGLI ALIENANTI ALL'OBBLIGO DI CONSEGNARE I TITOLI E I DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA E ALLO USO DELLA COSA VENDUTA - CONSEGUENZE - IMPORTAZIONE DI MERCE ESTERA - IMPEDIMENTO AL TEMPESTIVO USO DEL BENESTARE BANCARIO DA PARTE DI UN SUCCESSIVO ACQUIRENTE E PRETESTUOSO E IMMOTIVATO RIFIUTO DI COLLABORAZIONE PER IL RINNOVO DEL BENESTARE - RESPONSABILITA DELL'IMPORTATRICE - SUSSISTENZA.*

Nel caso di vendite successive della stessa cosa, qualora uno degli alienanti venga meno al suo Obbligo primario di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta e all'uso della cosa venduta, il danno si ripercuote su tutta la serie di trasferimenti successivi, e il contraente in buona fede ha diritto al risarcimento ed e legittimato a pretenderlo nei confronti del primo alienante inadempiente, nonostante l'autonomia dei singoli negozi, sulla base dei rapporti obbligatori di garanzia che legano a catena i vari contraenti. Ma, nell'ipotesi in cui sia dimostrato che quell'alienante, contro cui il contraente in buona fede ha esercitato la sua pretesa di risarcimento, abbia a suo tempo adempiuto detto Obbligo primario, non puo affermarsi sul piano contrattuale una responsabilita dell'alienante medesimo, non potendosi configurare l'esistenza di un dovere di ulteriore collaborazione nascente sempre da quel contratto che si e accertato essere stato eseguito, anche se il comportamento dell'alienante potra costituire oggetto di autonoma valutazione sul piano di una responsabilita extracontrattuale, in relazione alle ragioni eventualmente addotte. Sotto quest'ultimo profilo, non puo sfuggire a responsabilita l'importatore di merce estera che, dopo aver alienato la merce stessa rimettendone i relativi documenti, ivi compreso il 'benestare bancariò all'importazione, impedisca il tempestivo uso di quest'ultimo da parte di un successivo acquirente ed opponga un rifiuto immotivato e pretestuoso alla richiesta della necessaria collaborazione per il rinnovo del 'benestarè scaduto. (sulla prima parte V. 1871-65 68-61 414-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)