Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 18/09/1993 (Rv. 483790 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Ammissione - In genere | Ammissione - Effetti - Decorrenza - Ipoteca giudiziale iscritta dopo la data di presentazione della domanda di ammissione - Inefficacia - Configurabilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Ammissione - In genere
Gli effetti prodotti dalla ammissione alla procedura di amministrazione controllata, in forza del combinato disposto degli articoli 188, 167 e 168 Legge Fall., retrocedono a far data dalla presentazione della domanda di ammissione alla relativa procedura; da ciò consegue l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale che sia stata iscritta sui beni del debitore ammesso all'amministrazione controllata dopo la data di presentazione dell'istanza di ammissione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)