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Sez. U, Sentenza n. 1 del 06/03/1992 Cc. (dep. 29/05/1992) Rv. 191147 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere | Caratteri, contenuti e modalità di commisurazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191147-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere

L'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce "ex illicito" ma da solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, nel limite di cento milioni, la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento. (La Cassazione ha altresì chiarito che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è classificabile tra i diritti civici, cui corrisponde l'obbligo di diritto pubblico dello Stato, avente ad oggetto una prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro, e che la fattispecie genetica di tale diritto deve individuarsi nella "custodia cautelare" indebitamente sofferta, mentre la sentenza o la decisione del giudice previste dai primi due commi dell'art. 314 cod. proc. pen. ne accertano "ex post" la originaria ingiustizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)