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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1974, causa 11/74

Decisione
decisa il 1974-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1974:84

Epigrafe

Sentenza della Corte dell'11 luglio 1974 Union des Minotiers de la Champagne contro Governo della Repubblica francese (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État français) «Prezzi d'intervento derivati» Causa 11-74 Nel procedimento 11-74, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal consiglio di Stato francese, nella causa dinanzi ad esso pendente tra UNION DES MINOTIERS (UNIONE MUGNAI) DE LA CHAMPAGNE, con sede in Reims, e GOVERNO FRANCESE, domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1970 che fissa, per la campagna 1970/1971, le principali piazze del mercato dei cereali e i relativi prezzi d'intervento derivati (GU n. L 141, pag. 9), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen (relatore), presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e J. A. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
La decisione di rimessione e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
L'Unione mugnai della Champagne chiedeva al consiglio di Stato l'annullamento del «decreto 31 luglio 1970, n. 70-691 che fissa i prezzi dei cereali ed il regime finanziario per la stagione 1970/71», in quanto viziato da eccesso di potere. Secondo l'Unione, tale decreto francese, che si riporta alle disposizioni del regolamento n. 1210/70, è invalido, tra l'altro, in quanto sprovvisto di legittimo fondamento, poiché il regolamento n. 1210/70 è di per sé illegittimo. In considerazione del fatto che la legittimità del decreto impugnato è inscindibilmente subordinata alla validità del regolamento n. 1210/70, il consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi sulla questione del «se il regolamento n. 1210/70 del Consiglio sia incompatibile con l'art. 40, n. 3, 2o capoverso, del trattato CEE. con l'art. 4, n. 1, 2o capoverso, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, e con gli artt. 1, 3 e 6 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 131».
punto 2
Il regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU del 19. 6. 1967, pag. 2269) prevede all'art. 2 la fissazione annuale, per la Comunità, di un prezzo indicativo e di un prezzo d'intervento di base, entrambi riferiti a Duisburg, il centro più deficitario di cereali. L'art. 4 del regolamento prevede la fissazione di «prezzi di intervento derivati». Il n. 1, 2o capoverso di detto articolo stabilisce: «Per i centri di commercializzazione della Comunità diversi da Duisburg, i prezzi d'intervento derivati vengono fissati per la stessa qualità tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo d'intervento di base. Il loro livello è determinato in modo che le differenze corrispondano ai divari di prezzo prevedibili nell'ipotesi di un raccolto normale sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi del mercato, e permettano la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità conformemente alle esigenze del mercato». Sulla base dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 120/67, il Consiglio ha adottato il regolamento 13 giugno 1967, n. 131, «che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento e per la determinazione di taluni centri di commercializzazione nel settore dei cereali» (GU 21. 6. 1967, pag. 2362). L'art. 1 del regolamento dispone: «Per la determinazione dei prezzi d'intervento derivati si considera che, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi, i prezzi di mercato si stabiliscono come segue: nelle zone deficitarie il cui approvvigionamento dipende in una certa misura dalle importazioni, in funzione del prezzo al quale il cereale importato è offerto in tali zone; nelle zone di produzione le cui eccedenze contribuiscono in una certa misura all'approvvigionamento delle zone summenzionate, in funzione del prezzo sopra definito e delle spese di trasporto fino a tali zone; nei porti di esportazione, in funzione del prezzo nella zona di produzione più importante per le esportazioni e delle spese di trasporto fino al porto di esportazione più importante per tale zona; nelle altre zone di produzione le cui eccedenze potrebbero essere esportate, in una certa misura, in funzione del prezzo valido nei porti di esportazione e delle spese di transporto fino a tali porti; nelle zone deficitarie diverse da quelle sopra menzionate, in funzione dei prezzi nella zona eccedentaria meglio situata dal punto di vista del nolo e in funzione delle spese di trasporto verso la zona deficitaria». L'art. 3 del regolamento dispone che: «i prezzi d'intervento derivati vengono fissati in modo che non vi sia discriminazione tra i produttori della Comunità …». L'art. 6 del regolamento stabilisce: «I prezzi d'intervento derivati per i centri di commercializzazione vengono fissati in modo che non possano provocare perturbazioni delle correnti commerciali naturali». È sulla base di tali regolamenti che, ogni anno, il Consiglio stabilisce «i principali centri di commercializzazione e i prezzi di intervento derivati validi per tali centri» ai sensi dell'art. 4, n. 4, lettera b), del regolamento n. 120/67. Per la stagione 1970/1971, è il regolamento n. 1210/70 che contiene tali norme. Il regolamento fissava tali prezzi a 94,95 u.c. la tonnellata di frumento tenero per Compiègne e a 91,97 u.c. per Chartres.
punto 3
Dai dati forniti dal consiglio di Stato consta che l'Unione mugnai eccepisce l'illegittimità del regolamento n. 1210/70 basandosi in sostanza sugli argomenti seguenti: Il sistema per la determinazione dei prezzi d'intervento derivati, contemplato fra l'altro dall'art. 1 del regolamento n. 131/67, determina la discriminazione condannata dall'art. 40 del trattato CEE, è di ostacolo alle condizioni ordinarie di formazione dei prezzi di mercato ed implica perturbazioni nel normale andamento degli scambi, in contrasto con le imposizioni cogenti dei regolamenti nn. 120/67 e 131/67. L'effetto della fissazione su base regionale dei prezzi d'intervento consiste nel fatto che il prezzo d'intervento derivato, cioè il prezzo minimo al disotto del quale il mugnaio non può acquistare ii grano che gli occorre, viene a trovarsi fissato, a mo' d'esempio, a 47 FF nella zona della Marna, mentre esso sarà di 45,13 FF nel Centro della Francia, per le stagioni 1967/68 — 1969/70. Tale differenza avrebbe scarsa rilevanza se la produzione di tali regioni fosse destinata all'esportazione verso le zone deficitarie della Comunità, mentre ha carattere arbitrario, iniquo ed in contrasto coi principi sopra enunciati, dal momento che, in realtà, solo una piccola percentuale della produzione di ciascuna regione, viene esportata. E l'Unione richiama l'attenzione sul fatto che le esportazioni verso la Germania rappresentano soltanto dall'8 al 18 % dell'intero raccolto di grano. Ci trova di fronte al seguente fenomeno economico: Nei periodi di offerta abbondante, il prezzo d'intervento diventa necessariamente il prezzo di mercato. Esso si stabilizza — a prescindere dalla destinazione del grano — a 47 FF nella zona della Marna e a 45,13 FF nel Centro. Tutti i consumatori e, specialmente, i mugnai della prima regione, subiscono tale handicap di 1,87 FF rispetto ai loro concorrenti del Centro. Per converso è il produttore del Centro ad essere messo in condizioni di svantaggio nella vendita dei propri raccolti rispetto a quello del Nord o dell'Est. La discriminazione vietata dal trattato CEE, è evidente. La perturbazione nel normale andamento degli scambi lo è altrettanto. Per oltre l'80 % della produzione non destinata alla Comunità, la domanda si orienta verso la regione in cui si ha il prezzo d'intervento derivato più basso. Per questo, ad esempio, la regione parigina, che tradizionalmente si riforniva nella Marna, regione di forte produzione, effettua ora i propri acquisti nel Centro. Infine, è altrettanto evidente che le condizioni naturali di formazione dei prezzi di mercato non vengono rispettate.
punto 4
La decisione del consiglio di Stato 18 gennaio 1974 è pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 1974. Osservazioni scritte sono state presentate per il Consiglio dal suo consigliere giuridico, prof. D. Vignes, e per la Commissione dal suo consigliere giuridico, sig. J. H. J. Bourgeois. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
Il Consiglio passa innanzitutto in rassegna il sistema di fissazione regionale del prezzo dei cereali, le sue norme fondamentali e la sua applicazione relativa alla stagione 1970/71.
paragrafo 2
Esso sottolinea fra l'altro che, nell'ambito della Comunità, l'esistenza l'una accanto all'altra di regioni eccedentarie e di regioni deficitarie, il fatto che queste ultime possano avere in parte la tendenza a rifornirsi al di fuori della Comunità, l'incidenza del sovrappiù delle regioni eccedentarie, fanno sì che le derivazioni dei prezzi sono principalmente dipendenti dal costo dei trasporti, senza tuttavia corrispondervi esattamente.
paragrafo 3
La fissazione regionale ha quindi per definizione un carattere forfettario e pragmatico.
paragrafo 4
Il Consiglio passa in rassegna poi le censure della ricorrente e fa presente che, in realtà, è lo stesso principio della fissazione regionale che è in causa.
paragrafo 5
Secondo il Consiglio, l'imprecisione delle censure della ricorrente rende malagevole il confutarle. Ciò suggerisce al Consiglio una prima osservazione: l'assenza di censure concrete nella memoria integrativa presentata al consiglio di Stato si desume dal fatto che, né nel determinare, col regolamento 131/67, i sistemi di fissazione regionale, né nell'applicare, col regolamento 1210/70, tali sistemi per la stagione 1970/1971, il Consiglio delle Comunità è «andato oltre ciò che poteva venir considerato necessario per la realizzazione degli obiettivi» dell'organizzazione comunitaria del mercato dei cereali. Il Consiglio sottolinea anche che l'incertezza della domanda risulta dal fatto che la causa principale ha costituito oggetto di un unico scambio di memorie, senza replica né controreplica.
paragrafo 6
Il Consiglio controbatte poi le censure mosse al regolamento n. 131/67.
paragrafo 7
Per quanto riguarda l'asserita violazione della norma secondo cui si deve tener conto dei «divari di prezzi prevedibili, in caso di raccolto normale, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi», il Consiglio osserva che costituisce petizione di principio il pretendere che i criteri per la determinazione del prezzo d'intervento derivato, di cui all' art. 1 del regolamento n. 131/67, possano divergere dalle normali condizioni di formazione di prezzi.
paragrafo 8
In merito all'asserita violazione dell'art. 6 del regolamento 131/67, il quale vieta che i prezzi d'intervento derivati perturbino le correnti commerciali naturali, il Consiglio pone in risalto la mancanza di logica insita nell'asserire che una disposizione d'un regolamento ne viola un'altra dello stesso regolamento.
paragrafo 9
Il Consiglio fa presente inoltre che l'art. 6 non persegue l'obiettivo di vietare ogni disposizione cui consegua la modifica delle correnti tradizionali. La sola nozione cui l'art. 6 fa cenno è la modifica delle «correnti… naturali», il che è molto diverso. Tale uozione va concepita sotto l'angolo visuale di una compensazione tra zone eccedentarie e zone deficitarie nell'ambito della Comunità, in cui il regolamento 120/67 ha voluto porre il mercato unico dei cereali. Un certo aumento delle esportazioni francesi costituisce il senso della corrente comunitaria naturale.
paragrafo 10
Per quanto riguarda la terza censura mossa al regolamento n. 131/67, il Consiglio osserva che è difficile sostenere che l'art. 1o del regolamento stesso ha nei confronti dei produttori e dei consumatori un effetto discriminatorio, in contrasto con l'art. 40 del trattato CEE, dato che i prezzi derivati per ciascuna delle cinque zone vengono determinati sulla base delle «condizioni naturali di formazione dei prezzi».
paragrafo 11
Il Consiglio osserva inoltre che i prezzi di mercato si sono, in realtà, mantenuti in Francia nel 1970/71 costantemente ad un livello più alto del più elevato prezzo d'intervento derivato e che si può constatare per la stagione 1970/71 una inversione dei prezzi rispetto a quelli che la memoria integrativa presentava come derivanti dal sistema.
paragrafo 12
Quanto alla determinazione dei diversi prezzi d'intervento derivati, di cui al regolamento n. 1210/70, il Consiglio rileva non soltanto la mancanza di prove circa gli errori materiali di calcolo, ma anche la mancanza di concrete censure.
paragrafo 13
Esso osserva altresì che il divario di prezzo in oggetto non sembra aver danneggiato l'Unione mugnai. Nel corso degli anni 1967 e 1970, mentre per il dipartimento della Marna sono stati macinati quantitativi quasi pari di farina, se le vendite nello stesso dipartimento hanno subito un lieve calo, quelle negli altri dipartimenti e soprattutto quelle all'esportazione hanno subito un aumento.
paragrafo 14
La Commissione ritiene che la domanda di pronunzia pregiudiziale sia ricevibile, sebbene essa si chieda quale possa essere l'interesse di un singolo all'annullamento di un decreto francese. In effetti, dato e non concesso che la Corte si pronunci nel senso che il regolamento non è valido e che conseguentemente il consiglio di Stato annulli il decreto, non subentrerebbe alcun mutamento per le parti in causa:.il regolamento comunitario ad efficacia immediata, unico vero oggetto della controversia, cionondimeno sussisterebbe.
paragrafo 15
La Commissione, rilevando che il decreto impugnato è un semplice ricalcare il regolamento del Consiglio n. 1210/70 ed il regolamento della Commissione n. 1248/70 (GU n. L 142, pag. 20), sottolinea che le obiezioni cui possono dar luogo tali modalità di attuazione del diritto comunitario non rientrano nell'ambito della presente causa.
paragrafo 16
Essa descrive il complesso di regolamenti nel quale si inseriscono le disposizioni criticate. Essa fa presente che un sistema di prezzi d'intervento derivati risponde alla necessità di perseguire simultaneamente due obiettivi, del pari essenziali, e cioè quello di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori nell'ambito comunitario e quello della libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità. Un prezzo d'intervento unico non permette di far fronte a tale necessità. Il prezzo d'intervento, se venisse fissato ad un livello elevato rispetto al prezzo indicativo, sarebbe troppo alto per le zone eccedentarie; eccettuato il fabbisogno locale, l'intera produzione verrebbe venduta al prezzo d'intervento ed i soli cereali acquistati e trasportati dagli organi d'intervento sarebbero esitati dalle zone di produzione verso le zone di consumo.
paragrafo 17
Essa fa presente inoltre che i canoni contenuti nel regolamento n. 131/67 non possono venir applicati in maniera rigorosa. Lo stesso testo dell'art. 1o ne costituisce la prova. Inoltre, lo stesso loro oggetto, e cioè la previsione delle differenze tra i prezzi «in caso di raccolto normale, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato», mal si conciliano con canoni nello stesso tempo rigidi e prestabiliti.
paragrafo 18
La Commissione passa, poi, in rassegna la controversia nella causa principale. Essa crede di poter arguire dall'esame del fascicolo che la controversia verte in realtà non sulla maniera in cui il regolamento n. 1210/70 ha applicato il sistema dei prezzi d'intervento derivati, bensì sul sistema stesso quale è stato definito dal regolamento n. 131/67. Essa è perciò del parere che per decidere sulla validità o meno del regolamento n. 1210/70 è sufficiente provare che il sistema dei prezzi d'intervento derivati è conforme all'art. 4, n. 1, 2o comma, del regolamento n. 120/67 e non è in constrasto con l'art. 40, n. 3, 2o comma del trattato.
paragrafo 19
Essa assume che il sistema dei prezzi d'intervento derivati. non è di ostacolo alle «condizioni naturali della formazione dei prezzi». Essa osserva che tale esigenza non costituisce fini a sé stessa. Soltanto nell'ipotesi in cui i due summenzionati obiettivi del sistema non si realizzassero potrebbe porsi il quesito del se i prezzi d'intervento derivati siano stati fissati nel modo dovuto. A tal uopo la Commissione osserva che i dati relativi alla parte avuta dagli altri paesi della Comunità nello smercio della produzione francese hanno subito un aumento. Orbene, secondo la Commissione, tali dati non sono comunque determinanti per giudicare della corretta applicazione della fissazione regionale dei prezzi. Ciò che assume importanza in definitiva è la quota che rappresenta il mercato di una zona deficitaria della Comunità nello smetcio di una regione eccedentaria della Comunità.
paragrafo 20
Essa sottolinea inoltre che la circostanza che, nei periodi in cui si registra un'offerta sovrabbondante, i prezzi d'intervento derivati si trasformino in prezzi di mercato di ciascuna regione, è inerente all'esistenza stessa dei prezzi d'intervento; essa non prova che le differenze tra i prezzi di ogni regione, che si determinano in tali circostanze, non corrispondano ai divari di prezzo che si determinano sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi. D'altronde, i prezzi d'intervento derivati vengono fissati con riferimento ad un raccolto normale e non già ad una situazione di accentuato squilibrio tra offerta e domanda.
paragrafo 21
La Commissione fra presente che il sistema non turba nemmeno le «correnti commerciali naturali». Tale nozione comprende «le correnti naturali» e non già quelle «tradizionali». Tali correnti sono quelle che si stabiliscono sul mercato unico. La circostanza secondo cui la fissazione regionale porta ad un divario tra il prezzo d'intervento della Marna e quello del Centro, mentre durante la stagione in oggetto più dell'80 % della produzione francese continua ad essere esitata in Francia, non è tale da chiamare in causa la validità della fissazione regionale dei prezzi rispetto al criterio delle «correnti naturali». L'adeguatezza del prezzo d'intervento stabilito nella Marna, dev'essere valutata in funzione della produzione della Marna che viene esitata nelle zone deficitarie della Germania e dovrebbe poter venir esitata in tali zone in un libero mercato, in cui le correnti commerciali naturali possono trovare un libero sviluppo. Essa non dev'essere valutata in relazione allo smercio della produzione francese in un mercato comunitario, in cui le correnti commerciali non si sviluppano ancora del tutto naturalmente.
paragrafo 22
Infine la Commissione fa presente che il sistema dei prezzi di intervento derivati non è incompatibile con l'art. 40, n. 3, del trattato. Essa osserva che tale norma è-destinata a tutelare gli interessi dei produttori agricoli e dei consumatori e non quelli dei trasformatori e dei commercianti di prodotti agricoli. Inoltre, come la Corte ha affermato nella sentenza 24 ottobre 1973 (causa 43-72 Merkur/Commissione, Racc. 1973, pag. 1055), la diversità di trattamento dei mugnai costituirebbe una violazione del principio di non discriminazione soltanto nell'ipotesi in cui risultasse arbitraria. Orbene, è chiaro che tale diversità non può venir considerata arbitraria. Infatti, la differenza tra i prezzi d'intervento derivati è destinata a comprendere in tali prezzi le differenze che si determinano sulla base delle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato. Essa si basa in ultima analisi sulla ubicazione più o meno vantaggiosa di tale o tal altra zona di produzione rispetto alle zone deficitarie.
paragrafo 23
La Commissione sottolinea che, secondo i dati di cui essa dispone, le vendite di farina d'origine francese in Germania sono passate da 17800 tonnellate nel 1965/66 e 17400 tonnellate nel 1966/67 a 32700 tonnellate nel 1970/71. La differenziazione dei prezzi d'intervento, che si risolve in un aumento del prezzo di approvvigionamento dei mugnai di talune regioni rispetto ad altre, trova quindi una contropartita nell'apertura delle frontiere.
paragrafo 24
La Commissione ha svolto le proprie osservazioni orali nell'udienza del 13 giugno 1974.
paragrafo 25
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 luglio 1974.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
2/4 All'origine di tale questione è la domanda presentata al consiglio di Stato dall'Union des Minotiers (Unione mugnai) de la Champagne, diretta all'annullamento del decreto 31 luglio 1970, n. 70-691, che fissa i prezzi dei cereali ed il regime finanziario per la stagione 1970/71. Il consiglio di Stato ritiene che la legittimità del suddetto decreto — che ha ripreso i prezzi di intervento derivati, espressi in unità di conto dal regolamento n. 1210/70, convertendoli in franchi francesi — sia subordinata alla validità di tale regolamento. Come risulta dal provvedimento di rinvio, la ricorrente sostiene che il regolamento in questione è stato emanato in spregio di talune disposizioni del trattato e dei regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; esso, infatti, opera delle discriminazioni fra produttori o consumatori della Comunitá, modifica le differenze di prezzo risultanti dal gioco naturale della domanda e dell'offerta ed altera il normale andamento degli scambi.
paragrafo 3
5/6 L'art. 40, n. 3, 2o comma, del trattato sancisce che l'organizzazione comune dei mercati agricoli «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità». Il regolamento n. 120/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ha lo scopo di consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie. Esso stabilisce che, oltre al prezzo di intervento di base, vengono fissati prezzi d'intervento derivato, in modo che «le differenze tra di essi corrispondano ai divari di prezzo prevedibili nell'ipotesi di un raccolto normale sulla base delle condizioni naturali della formazione di prezzi del mercato, e permettano la libera circolazione dei cereali all'interno della Comunità, conformemente alle esigenze del mercato» (art. 4, n. 1, 2o comma).
paragrafo 8
11/12 Come risulta dalla sentenza di rinvio, l'Unione mugnai della Champagne sostiene che la differenza di prezzi tra la Francia centrale e la regione della Marna è tale da ledere, nei periodi di abbondanza, gli interessi dei suoi aderenti, che'lavorano in quest'ultima regione. In particolare, essi sarebbero svantaggiati rispetto ai mugnai della Francia centrale nello smercio dei loro prodotti sul mercato parigino. La determinazione dei prezzi di intervento derivati striderebbe pertanto con le disposizioni del trattato e dei regolamenti di base. A questo proposito, la ricorrente nella causa principale critica il sistema di fissazione regionale dei prezzi derivati, che non terrebbe conto delle «condizioni naturali della formazione dei prezzi del mercato», in base alle quali — a norma dell'art. 4, n. 1, 2o comma, del regolamento n. 120/67 — vanno determinate le differenze fra i prezzi d'intervento derivati per le diverse piazze commerciali.
paragrafo 10
14/15 Nello stabilire tali criteri si è tenuto conto, in primo luogo, delle spese di trasporto fra le varie aree di produzione — specie fra quelle eccedentarie e quelle deficitarie — nonché di altri fattori quali la situazione geografica delle aree suddette, i fabbisogni di altre zone di consumo, le importazioni dai paesi terzi e le possibilità d'esportazione. Tale sistema può, in circostanze particolari, determinare prezzi derivati leggermente diversi da quelli che si formerebbero in un mercato libero. Esso, tuttavia, rispetta sostanzialmente le esigenze di carattere generale formulate all'art. 4, n. 1, 2o comma, del regolamento n. 120/67, tanto più se si considera che in tale materia è lasciato al Consiglio un certo margine discrezionale.
paragrafo 13
18/20 Dai dati statistici presenti nel fascicolo, risulta che l'organizzazione comune del mercato ha modificato, in una certa misura, gli scambi commerciali tradizionali nel settore dei cereali, soprattutto per quanto riguarda la Francia settentrionale. Tuttavia, tali modifiche, lungi dal costituire una turbativa del normale andamento del commercio, si armonizzano con gli obiettivi perseguiti dalle norme relative all'organizzazione comune del mercato. Ciò significa che i prezzi d'intervento derivati, fissati dal regolamento n. 1210/70, non sono incompatibili con l'art. 6 del regolamento n. 131/67.
paragrafo 15
22/24 Una disparità di trattamento può rivestire carattere discriminatorio solo se appaia ingiustificata. Le differenze di prezzo risultanti, per i produttori ed i consumatori di frumento, dal regolamento n. 1210/70, sono funzione di criteri oggettivi, determinate dalla disciplina comune dei mercati, e non comportano, pertanto, alcuna discriminazione. In conclusione, dall'esame della questione sottoposta a questa Corte dal consiglio di Stato non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità del regolamento del Consiglio n. 1210/70.
punto 1
Con sentenza 18 gennaio 1974, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio, il consiglio di Stato della Repubblica francese, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione: se il regolamento del Consiglio 29 giugno 1970, n. 1210, che fissa, per la campagna 1970/71, le principali piazze del commercio dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento, sia incompatibile con l'art. 40, n. 3, 2o comma, del trattato CEE, con l'art. 4, n. 1, 2o comma, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 e con gli artt. 1, 3 e 6 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 131.
punto 7
Per la determinazione dei prezzi d'intervento derivati, il regolamento del Consiglio n. 131/67 fissa, all'art. 1, relativamente a cinque diverse categorie di zone, gli elementi in funzione dei quali deve ritenersi che i prezzi di mercato si stabiliscono sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi.
punto 8
Secondo l'art. 3 dello stesso regolamento, «in ogni caso, i prezzi d'intervento derivati vengono fissati in modo che non vi sia discriminazione fra i produttori della Comunità e che, in particolare, i cereali in provenienza da una regione non possano essere offerti in un'altra regione a un prezzo inferiore al prezzo d'intervento applicabile a quest'ultimo».
punto 9
L'art. 6 stabilisce che i prezzi di intervento per le piazze commerciali secondarie «vengono fissati in modo che non possano provocare perturbazioni delle correnti commerciali naturali».
punto 10
Il regolamento del Consiglio n. 1210/70 ha indicato, per la stagione 1970/71, le principali piazze commerciali ed i relativi prezzi d'intervento derivati, fissando, fra l'altro, il prezzo del frumento tenero a 94,95 u.c. la tonnellata per Compiègne (Marna) ed a 91,77 u.c. per Chartres (Francia centrale).
punto 13
Il principio della fissazione regionale dei prezzi derivati, così com'è attuato dal regolamento n. 131/67, comporta la classificazione delle zone di produzione in cinque categorie: relativamente a ciascuna di esse sono definiti i criteri di determinazione dei prezzi derivati, in modo da rispettare le condizioni naturali della formazione dei prezzi.
punto 16
Deve pertanto concludersi che i prezzi d'intervento derivati, fissati dal regolamento n. 1210/70 nell'ambito del sistema di fissazione regionale contemplato dal regolamento n. 131/67, sono conformi al regolamento n. 120/67.
punto 17
La ricorrente nella causa principale assume inoltre che i prezzi suddetti alterano il normale andamento degli scambi, in violazione dell'art. 6 del regolamento n. 131/67.
punto 21
L'Unione mugnai della Champagne si è infine richiamata al divieto di qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, sancito nell'art. 40, n. 3, 2o comma, del trattato, e ribadito dall'art. 3 del regolamento n. 131/67.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
25/26 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, statuendo sulla questione sottopostale dal consiglio di Stato della Repubblica francese, con sentenza 20 febbraio 1974, afferma per diritto : La questione sottoposta a questa Corte non ha fornito elementi tali da inficiare la validità del regolamento del Consiglio n. 1210/70.

Firme

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Cosi deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 luglio 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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