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Sez. 1, Sentenza n. 66 del 15/01/1997 Cc. (dep. 30/01/1997) Rv. 206866 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Requisiti - Indeterminatezza del programma criminoso - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206866-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen.; la lettera della norma, infatti, postula solo una pluralità di delitti programmati, e lo spirito di essa consiste nell'assicurare la punizione di condotte che, per un verso, non raggiungono il livello di concorso di persone nel reato con il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto e, per un altro verso, costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico e cioè per la società, poiché non si esauriscono in un mero accordo per perpetrare crimini ma implicano la realizzazione di un'organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma messo a punto. (Fattispecie relativa ad un'organizzazione criminosa - fondata da più "clan" associati e costituita, con la predisposizione comune di uomini e mezzi, allo scopo specifico di sopprimere gli appartenenti ad un sodalizio avversario - in relazione alla quale il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del delitto associativo per la ritenuta determinatezza di tale programma, una volta realizzato il quale la stessa organizzazione sarebbe venuta meno)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)