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Sez. U - , Sentenza n. 20529 del 03/08/2018 (Rv. 650271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - "Errores in procedendo" o "in iudicando" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato – secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 18 gennaio 2018 n. 6 – non possono essere censurati "errores in procedendo" o "in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso per cassazione con il quale si denunciava l'errore asseritamente compiuto dal giudice amministrativo nella individuazione dei limiti del giudicato, risolvendosi esso in un mero errore di giudizio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)