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Sez. 2, Sentenza n. 3514 del 23/06/1979 (Rv. 399930 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA ERGA OMNES - RETROATTIVITA - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA EREDITARIA.*
Stato
decisa il 1979-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399930-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA ERGA OMNES - RETROATTIVITA - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA EREDITARIA.*

Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, oltre ad operare nel giudizio a quo, nel quale esauriscono invece i propri effetti le pronunce di rigetto, incidono direttamente sull'ordine legislativo nel senso che esercitano la propria efficacia erga omnes, con l'implicazione che, una volta dichiarata l'illegittimita della norma legislativa, il giudice non puo che disapplicarla, regolandosi come se essa non fosse stata mai emanata. Dette pronunce hanno, inoltre, efficacia retroattiva, la quale pero non ha luogo nei confronti delle situazioni giuridiche esaurite, ossia consolidate e intangibili, come tali non suscettibili di rimozione o di diverso regolamento, il che si verifica per effetto di preclusione nascente da giudicato o per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili per decorso dei termini di prescrizione o di decadenza, ovvero in dipendenza di Atti negoziali o di altri fatti od Atti che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale malgrado l'inefficacia di quella norma. Tale situazione non si verifica nel caso di delazione dell'eredita, sino a che non si sia verificata la prescrizione del diritto di accettare l'eredita per tutti i successibili, inclusi coloro la cui vocatio si ricolleghi alla dichiarata illegittimita costituzionale di una norma preclusiva.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)