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Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Province, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.

2. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.

3. L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attivita' nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento.

Art. 2

1. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito un Comitato interministeriale con il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione tra le varie Amministrazioni interessate alla produzione, al commercio e all'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente e di dare parere su tutte le questioni relative a detta materia che siano sottoposte al suo esame.

2. Il Comitato interministeriale di cui al precedente comma, e' presieduto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica o da un funzionario dipendente, suo delegato, ed e' composto di:

  1. a) due funzionari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, di cui uno appartenente all'Ufficio centrale stupefacenti;

  2. b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un funzionario designato dal Ministero dell'interno;

  3. c) un ufficiale della Guardia di finanza e un funzionario designato dal Ministero delle finanze;

  4. d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

  5. e) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;

  6. f) un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

  7. g) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

  8. h) un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9° in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, segretario.

3. I componenti il Comitato ed il segretario sono nominati con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

4. E' in facolta' dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di far intervenire nelle adunanze del Comitato, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee al Comitato predetto.

Art. 3

1. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle Convenzioni internazionali, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

2. L'elenco degli stupefacenti di cui al comma precedente e le relative variazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella "Farmacopea ufficiale".

Art. 4

1. La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, la estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica che, nel concederla, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma e' soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal numero 26 della tabella allegato A al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

3. Il controllo e la vigilanza sulle attivita' di cui al presente articolo sono esercitati dalla Guardia di finanza con le norme previste dal regolamento.

4. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione e' subordinata, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000.

Art. 5

1. Non e' consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.

2. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 25.000 e deve essere rinnovata ogni tre anni.

3. Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui sopra e' punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000.12

Art. 6

1. Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.

2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento.

3. L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica in conformita' delle Convenzioni internazionali.

4. Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o societa' che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma.

5. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.12

Art. 7

1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantita' massime dei vari stupefacenti che possono essere prodotte e messe in vendita nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste dalle Convenzioni internazionali.

2. Eventuali produzioni, destinate all'esportazione, saranno autorizzate di volta in volta, previa documentazione, in accordo con le Convenzioni internazionali.

3. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica puo' limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la produzione, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di alcuni stupefacenti.

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantita' autorizzate. Le eccedenze devono essere denunziate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica entro 15 giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno Successivo.

5. Chiunque produce stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.

6. Chiunque produce stupefacenti in quantita' superiori a quelle consentite e tollerate e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a due milioni di lire.

7. In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'autorizzazione deve essere revocata.

Art. 8

1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di stupefacenti prodotti o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con speciale riguardo alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio.

2. Ogni impresa autorizzata a produrre stupefacenti e' obbligata a fornire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente.

3. Nel rapporto di cui al precedente comma, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca e per la canape indiana deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

4. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo', in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla produzione, all'impiego ed al commercio di stupefacenti notizie e dati che debbono essere forniti entro il termine di tempo stabilito.

5. Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine di tempo stabilito le informazioni richieste o fornisca dati inesatti o incompleti, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lira 500.000.

6. Nei casi contemplati nel presente articolo e' data facolta' all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.

Art. 9

1. I titolari delle officine che producono o impiegano stupefacenti e i commercianti all'ingrosso debbono trasmettere annualmente, per la parte che li riguarda, in doppio esemplare, alla Prefettura della provincia di residenza, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, su moduli predisposti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, i dati riassuntivi:

  1. a) delle quantita' di materie prime messe in lavorazione;

  2. b) delle quantita' di prodotti finiti ottenuti, ivi compreso ogni recupero' dei residui, con la resa nei confronti del titolo delle materie prime;

  3. c) del movimento di entrata e di uscita di ogni singolo stupefacente;

  4. d) delle quantita' utilizzate per la preparazione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati e venduti nel corso dell'anno.

2. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma entro il termine di tempo stabilito, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

3. Le Prefetture inviano all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica un esemplare dei moduli predetti.

4. Nei casi contemplati nel presente articolo e' data facolta' all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.

Art. 10

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 possono essere accordate anche a societa'. Esse non sono cedibili.

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto a imprese il cui titolare sia di condotta incensurata e offra serie garanzie morali e professionali.

3. Per le societa' detti requisiti debbono essere posseduti dal legale rappresentante. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

4. Le autorizzazioni indicano gli stupefacenti di cui si autorizza la produzione, l'impiego, il commercio e la detenzione.

5. Nel caso di imprese che abbiano piu' filiali o depositi, le autorizzazioni al commercio di stupefacenti debbono essere concesse anche per ciascuno dei depositi e delle filiali.

6. L'autorizzazione al commercio o alla detenzione di stupefacenti e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 15.000. Per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, il prefetto rilascia una tessera di autorizzazione, rinnovabile di anno in anno e soggetta a tassa di concessione governativa nella misura di lire 6000. La tessera di autorizzazione, nel caso di imprese, viene rilasciata ai titolari o legali rappresentanti delle imprese stesse.

7. L'autorizzazione all'impiego di stupefacenti e al commercio dei preparati medicinali ricavati dall'impiego di stupefacenti stessi, deve essere rinnovata ogni tre anni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 25.000.

8. In caso di cessazione dell'azienda, di sua cessione, di cambio della denominazione o della ragione sociale, di morte o cambiamento del titolare dell'impresa, la autorizzazione decade e deve essere rinnovata.

9. In caso di trasferimento in altra Provincia le imprese autorizzate al commercio degli stupefacenti debbono immediatamente restituire la tessera di autorizzazione alla Prefettura che ha provveduto al rilascio. Della avvenuta restituzione la Prefettura deve dare comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e alla Prefettura della provincia nella quale l'impresa o societa' intende trasferirsi.

Art. 11

1. Le autorizzazioni sono sempre revocabili e possono essere anche sospese, a giudizio insindacabile dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.

2. In caso di assoluta, urgente necessita' il prefetto puo' sospendere le attivita' di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge riferendone immediatamente all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica che adotta i provvedimenti definitivi.

3. Il prefetto, indipendentemente dalla denunzia all'autorita' giudiziaria, per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente legge od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del Codice penale, puo' ordinare la chiusura temporanea del locale ove sono state consumate le trasgressioni stesse.

Art. 12

1. Nel caso di cessazione da parte delle imprese dalle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il prefetto adotta i provvedimenti che riterra' opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di stupefacenti, provvede al ritiro dei registri di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge e, per le imprese che esercitano il commercio degli stupefacenti, al ritiro della tessera di autorizzazione.

2. Gli stupefacenti sequestrati in occasione di delitti o contravvenzioni sono confiscati e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

3. I prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e dei carabinieri sono tenuti ad informare l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica su tutte le operazioni relative alla repressione del traffico illecito di stupefacenti.

Art. 13

1. La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di stupefacenti deve essere fatta soltanto alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, nonche' alle farmacie in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito registro buoni acquisto contrassegnato da numeri progressivi con indicazione della serie, conforme al modello allegato al regolamento. In caso di perdita, anche parziale, del registro buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza.

2. I produttori di specialita' medicinali contenenti stupefacenti sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, a spedire ai medici ed ai veterinari campioni di tali specialita'. L'invio delle specialita' medicinali di cui al presente comma e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.

3. Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti commi e' punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

4. La cessione dei buoni acquisto anche a titolo gratuito e' punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

5. La distribuzione dei buoni acquisto e' effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica con le modalita' stabilite nel regolamento.