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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Art. 690

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772

Art. 691 Contravvenzione al divieto del giudice

1. Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

Sezione IV. Dei procedimenti di istruzione preventiva

Art. 692 Assunzione di testimoni

1. Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu' testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Art. 693 Istanza

1. L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

2. In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.8890

3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata.

Art. 694 Ordine di comparizione

1. Il presidente del tribunale o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.8890

Art. 695 Ammissione del mezzo di prova

1. Il presidente del tribunale ... o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.8890

Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

1. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.5681

2. Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.8890

Art. 697 Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

1. In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il conciliatore puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.8890

2. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Art. 698 Assunzione ed efficacia delle prove preventive

1. Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 699 Istruzione preventiva in corso di causa

1. L'istanza di istruzione preventiva puo' anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.

2. Il giudice provvede con ordinanza.

Sezione V. Dei provvedimenti d'urgenza

Art. 700 Condizioni per la concessione

1. Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Art. 701

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772

Art. 702

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 3536772

Capo IV. Dei procedimenti possessori

Art. 703 Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

1. Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.8890

2. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti.6772

Art. 704 Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

1. Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

2. La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.8890

Art. 705 Divieto di proporre giudizio petitorio

1. Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.63

2. Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.

Titolo II. Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Capo I. Della separazione personale dei coniugi

Art. 706 Forma della domanda

1. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.

2. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a se' e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 707 Comparizione personale delle parti

1. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.17

2. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

3. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708 Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

1. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

2. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

3. Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

4. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.17

Art. 709 Notificazione della fissazione dell'udienza

1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed a comunicata al pubblico ministero.

Art. 710 Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

1. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

2. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

3. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.66