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Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019 (Rv. 655514 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Pluralità di addebiti - Insussistenza del fatto contestato - Art. 18 st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012 - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655514-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, nel caso di pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto contestato attorno alla quale ruota la disciplina di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, è configurabile solo qualora nessuno degli addebiti - ciascuno autonomamente considerato da presumere base idonea per giustificare la sanzione - sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi siano disciplinarmente del tutto irrilevanti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)