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Sez. 3, Sentenza n. 3901 del 20/11/1975 (Rv. 378160 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - RICONOSCIBILITA - RIFERIMENTO AI VIZI ESISTENTI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL BENE - VIZI FUTURI - PREVEDIBILITA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1975-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378160-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - RICONOSCIBILITA - RIFERIMENTO AI VIZI ESISTENTI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL BENE - VIZI FUTURI - PREVEDIBILITA - DIFFERENZA.*

La riconoscibilita, da parte del conduttore, dei vizi della cosa locata, prevista dall'art 1578 primo comma cod civ come ostativa alla domanda di risoluzione del contratto di locazione o di riduzione del corrispettivo in conseguenza dei vizi medesimi, riguarda esclusivamente i vizi esistenti, e cioe in atto al momento della consegna del bene, e non va confusa, pertanto, con la prevedibilita, in detto momento, dell'insorgenza di vizi futuri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)