Sez. U, Sentenza n. 6066 del 13/03/2009 (Rv. 607331 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione amministrativa irrogata nella Provincia di Bolzano - Art. 8, secondo comma, della legge provinciale n. 9 del 1977 - Rinvio alla legislazione statale vigente - Conseguenze - Sanzione relativa a concessione di derivazione a scopo idroelettrico - Competenza giurisdizionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
A norma dell'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano n. 9 del 1977, l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria è proposta all'autorità e nei termini e modalità indicati nella vigente normativa statale; ne consegue che spetta al giudice ordinario - e, segnatamente, al Tribunale regionale delle acque pubbliche - la competenza giurisdizionale nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dal Direttore provinciale di ripartizione della Provincia di Bolzano in conseguenza del superamento della potenza nominale media prevista per una concessione di derivazione a scopo idroelettrico.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 07/01/1977 num. 9 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)