Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018 (Rv. 650296 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Richiesta d’ufficio del regolamento di competenza - Limiti temporali - Sussistenza - Svolgimento attività processuali funzionali alla elevazione del conflitto - Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d'ufficio dal giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all'udienza ex art. 183 c.p.c., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d'ufficio e la CTU espletata presso il giudice "a quo", non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all'elevazione del conflitto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)