Sez. L, Sentenza n. 27669 del 15/12/2005 (Rv. 585652 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Contributi per previdenza integrativa - Natura retributiva - Impossibilità del conseguimento del diritto alla prestazione - Conseguenze - Diritto alla restituzione - Insussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Dalla natura retributiva dei contributi per previdenza integrativa, affermata ai fini dell'assoggettamento alla contribuzione previdenziale obbligatoria, non è dato inferire che essi debbano essere restituiti quando l'interessato non abbia conseguito il diritto alla prestazione. La natura aleatoria del rapporto assicurativo comporta che il sinallagma tra contribuzione e prestazione è verificabile solo ex ante nel rapporto tra il monte delle contribuzioni e le prevedibili prestazioni, secondo criteri statistici ed attuariali, ma non nel caso singolo, ove in relazione ad un certo monte di contribuzioni a secondo della durata della sopravvivenza dell'assicurato, ovvero del verificarsi del rischio assicurato (ad es. invalidità) si hanno prestazioni diversissime, ovvero queste possono del tutto mancare. Rientra, pertanto, nell'aleatorietà del rapporto assicurativo, se non diversamente previsto dalla regolamentazione dell'assicurazione, anche che l'assicurato non consegua alcuna prestazione, senza che possa ritenersi che i premi versati costituiscano un ingiustificato arricchimento dell'assicuratore, rientrando la previsione di questo evento tra quelli che concorrono a determinare il rapporto tra contributi e prestazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)