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Sez. L, Sentenza n. 15002 del 21/11/2000 (Rv. 541934 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Credito azionato - Natura - Credito di valore - Conseguenze - Ammontare del credito risultante superiore a quello dedotto in primo grado in seguito a provvedimento imponente una rivalutazione della rendita - Richiesta della maggior somma da parte dell'Inail - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541934-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Il credito dell'Inail verso il terzo autore del danno per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato costituisce credito di valore, perciò da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva, con la conseguenza che se, per effetto di rivalutazione della vendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, l'ammontare del credito sia superiore a quello dedotto dall'Inail in primo grado, la maggior somma risultante, non essendo altro che la valutazione della medesima passività dedotta valutata secondo i parametri attuali, può essere richiesta in ogni momento dall'istituto (perciò anche in appello), non costituendo tale richiesta domanda nuova, bensì semplice precisazione del "petitum" relativo alla domanda già posta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 345, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)