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E' approvato l'annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Art. 13

1. Sono elettori coloro che trovansi inscritti nella lista elettorale politica del Comune, e che potranno esservi inscritti in virtu' dell'art. 2 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con le norme stabilite nel titolo II del testo medesimo.

Art. 14 Testo unico, art. 14 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 14 e 15)

1. Sono inoltre elettori, quando abbiano compito il ventunesimo anno di eta' ovvero lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualsiasi natura ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

  1. 1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;

  2. 2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

    1. 1) nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di lire 20;

    2. 2) in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;

    3. 3) in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;

    4. 4) in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;

    5. 5) in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;

    6. 6) in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

2. La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non e' computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredita'.

3. La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

4. I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 16 Testo unico, art. 17 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 17)

1. Al padre si tiene conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

2. Al marito di quella che paga la moglie, quando questa non sia inscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, ed i coniugi non siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal Tribunale.

Art. 17 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 18)

1. La contribuzione pagata, a norma del 1° comma dell'art. 14, da una vedova o dalla moglie separata legalmente puo' valere, quando essa non sia inscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti, generi o nuore, da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinita'.

2. Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato puo' delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinita', quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

3. Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

4. Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 18 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 19)

1. La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede.

2. Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire 5 per ogni censito.

Art. 19 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 20)

1. La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprieta', il dominio diretto e per i locatori.

Art. 20 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 20-bis)

1. I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art. 21 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 20-ter)

1. Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egua parte a ciascun socio.

2. La stessa misura si applica per determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai nn. 1 e 2 del 2° comma.

3. Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

4. L'esistenza delle Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 22 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 20-quater)

1. I fitti pagati per beni appartenenti a Societa' in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Societa' sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 23 Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 21)

1. I sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovino sotto le armi.

2. Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

3. Nella formazione della lista elettorale si compilera', con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 24

1. Sono inscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° anno di eta' ovvero lo compiono non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. 1° che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;

  2. 2° che siano decorate di medaglie al valore civile, della medaglia dei benemeriti della Sanita' pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamita' pubbliche, conferita con disposizione governativa;

  3. 3° che siano madri di caduti in guerra;

  4. 4° che siano vedove di caduti purche' non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

  5. 5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potesta' o della tutela e sappiano leggere e scrivere;

  6. 6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3° elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorita' scolastica che lo stesso e' valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.

2. Potra' tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i Ministri per la istruzione pubblica e per l'interno.

3. Per l'applicazione della presente legge nelle nuove Provincie si avra' riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;

  1. 7° che paghino annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere.

4. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge.

5. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

6. La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si da' nei modi Stabiliti dall'art. 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-bis

1. Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-ter

1. Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilita' previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:

  1. 1° sindaco, assessore;

  2. 2° presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;

  3. 3° componente della Giunta provinciale amministrativa;

  4. 4° componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale.

Art. 26 Testo unico, art. 23 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 23)

1. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inscritti, nella lista, purche' sappiano leggere e scrivere.

2. La Giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'art. 86, l'avvenuta elezione, invitera' coloro, per i quali dal titolo d'inscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno del modo ammess dalla legge per l'inscrizione nella lista. Tale prova dovra' essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1926, N. 1194.

4. Non sono eleggibili:

  1. 1) gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

  2. 2) i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

  3. 3) gl'impiegati degli Istituti locali di beneficenza;

  4. 4) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri comunali;

  5. 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno reso conto;

  6. 6) coloro che hanno lite vertente col Comune;

  7. 7) coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, od in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal Comune medesimo;

  8. 8) gli amministratori del Comune e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

  9. 9) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora.

Art. 28 Testo unico, art. 25 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2 (art. 25)

1. Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovino nelle condizioni stabilite dal primo comma dell'art. 26 della presente legge o che diano alla deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'amministrazione provinciale entro 10 giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 97.

2. Sono eccettuati:

  1. 1) coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

  2. 2) gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'articolo 26;

  3. 3) i funzionari cui compete la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

  4. 4) coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la Provincia;

  5. 5) coloro che hanno stipendio o salario dalla Provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate ad essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei Comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella Provincia;

  6. 6) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Provincia, od in societa' od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla Provincia;

  7. 7) gli amministratori della Provincia e delle Opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

  8. 8) coloro che avendo un debito liquido esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

  9. 9) i magistrati di Corte d'appello di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Capo II. Delle liste e delle sezioni elettorali