Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007 (Rv. 597094 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Ripartizione dell'onere probatorio - Onere della prova dei fatti estintivi in capo al convenuto - Necessità di fornirla solo dopo la prova dei fatti costitutivi in capo all'attore - Fattispecie in tema di responsabilità extracontrattuale del "falsus procurator".
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito in cui si era accolta la domanda di risarcimento danni proposta da un committente nei confronti di un soggetto assumendo che questi, quale "falsus procurator" dell'impresa, avesse indicato di accettare a saldo dei lavori eseguiti una somma inferiore a quella poi pretesa dall'appaltatore, senza preventivamente pretendere che fosse adeguatamente provato dall'attore che la scrittura privata sottoscritta dal convenuto si riferisse effettivamente ai lavori effettuati in suo favore dall'impresa appaltatrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)