Sez. 2, Sentenza n. 7124 del 25/06/1991 (Rv. 472819 - 01)
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanza determinativa del Pretore | Violazione delle distanze legali tra edifici - Determinazione nella misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni - Rimessione al giudice della esecuzione - Esclusione.
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanza determinativa del Pretore
Nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al giudice dell'esecuzione il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)