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Sez. 3, Sentenza n. 997 del 17/03/1976 (Rv. 379651 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - COMPETENZA PER MATERIA DI ALTRO GIUDICE - ININFLUENZA - LIMITI - DECLARATORIA DI NULLITA DEL DECRETO - APPLICAZIONE IN TEMA DI CANONI AGRARI.*
Stato
decisa il 1976-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379651-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - COMPETENZA PER MATERIA DI ALTRO GIUDICE - ININFLUENZA - LIMITI - DECLARATORIA DI NULLITA DEL DECRETO - APPLICAZIONE IN TEMA DI CANONI AGRARI.*

A norma dell'art 645 cod proc civ la Competenza a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo spetta, in via funzionale ed inderogabile, allo stesso giudice che ha emanato il decreto. Tale principio non soffre deroga neanche nel caso in cui la controversia rientri nella Competenza per materia di altro giudice, poiche, anche in questa ipotesi, il giudice che ha emesso l'ingiunzione opposta non puo astenersi dal decidere dell'opposizione sia pur al limitato fine di annullare il decreto sotto il profilo dell'incompetenza. Pertanto, qualora il pretore abbia emesso un'ingiunzione per il pagamento di canoni agrari in forza di una precedente sentenza di adeguamento pronunziata dalla Sezione specializzata e sia emerso dall'atto di opposizione che, non riguardando il credito fatto valere le stesse annate agrarie cui si riferiva questo giudicato, sarebbe stato necessario un nuovo giudizio di adeguamento da parte del giudice specializzato, il giudizio di opposizione deve essere deciso dallo stesso giudice che ha emanato il decreto, al quale soltanto compete il potere di dichiarare la nullita del provvedimento opposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)