Sez. L, Sentenza n. 1530 del 17/02/1994 (Rv. 485350 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Svolte effettivamente | Qualifica di dirigente e corrispondente trattamento retributivo - Attribuzione in relazione alle mansioni di fatto svolte - Domanda relativa - Compiti identici - Svolgimento in precedenza da altri dipendenti con qualifica dirigenziale - Rilevanza ai fini del diritto al superiore inquadramento - Esclusione - Dipendenti con identici incarichi - Ingiustificata attribuzione di qualifiche superiori - Conseguenze - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Svolte effettivamente
Con riguardo a domanda diretta al riconoscimento della qualifica di dirigente e del corrispondente trattamento retributivo, in relazione alle mansioni di fatto svolte dal lavoratore, la circostanza che compiti identici siano stati svolti precedentemente da altri dipendenti con qualifica dirigenziale non rileva ai fini del diritto al superiore inquadramento, neppure sotto il profilo della disparità di trattamento, non essendo di per sè sufficiente per integrare la lesione della dignità umana considerata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 103 del 1989, e potendo eventualmente derivare da una ingiustificata attribuzione di qualifiche superiori a dipendenti con identici incarichi, ed in generale dalla violazione delle regole di correttezza, conseguenze risarcitorie ma non il riconoscimento di diritti ingiustamente attribuiti ad altri. Sotto questo aspetto, differenziazioni retributive dissociate dal contenuto delle mansioni non costituiscono di per sè una violazione dei suddetti principi, violazione che può presumersi in totale assenza di ragioni addotte dall'imprenditore per giustificare l'esercizio dei suoi poteri discrezionali. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, pur negando il diritto al richiesto inquadramento, ha ritenuto fondata la pretesa relativa al corrispondente livello retributivo sotto il profilo della dedotta disparità di trattamento; la S.C., cassando sul punto la sentenza impugnata, ha rilevato una carenza di motivazione in relazione all'omesso esame delle giustificazioni addotte dall'imprenditore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)