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Sez. L, Sentenza n. 12304 del 21/08/2003 (Rv. 566131 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Decisione diversa rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Contenuti.
Stato
decisa il 2003-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566131-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Ove la decisione di una controversia dipenda da una questione tecnica, il giudice che censuri il parere espresso dal consulente d'ufficio ha l'onere di motivare adeguatamente tale censura e, in tale ambito, può motivatamente escludere la stessa necessità dell'indagine tecnica, ovvero disporre motivatamente una nuova indagine, ovvero fornire adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)